Impianto fotovoltaico detraibile anche per le nuove abitazioni
Se l’intervento è eseguito dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione e il regolare accatastamento, la detrazione del 50% si applica anche se il fabbricato è nuovo. Anche le spese inerenti l’installazione dell’impianto fotovoltaico su abitazioni, o il potenziamento degli stessi impianti in quanto interventi di manutenzione straordinaria (anche su case nuovo non in corso di ristrutturazione), sono ammesse alla detrazione del 50%. L’agenzia delle Entrate con una specifica risoluzione (22 aprile 2013, n.2/E), ha ammesso le spese per gli impianti fotovoltaici tra quelle cui si applica la detrazione del 50% quali impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), anche in assenza di opere edilizie, senza necessità di acquisire una specifica certificazione (qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento dei un risparmio energetico dell’edificio). L’intervento, si ripete, risulta comunque agevolato ai fin del 50% solo se eseguito su fabbricato abitativo già esistente prima dell’intervento (e cioè su fabbricato ultimato) e non su fabbricato in corso di costruzione.
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