Controlli e liti

Imposta di registro sul finanziamento indicato nel verbale di assemblea

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di Massimo Romeo

Il notaio è obbligato alla registrazione dell’atto di finanziamento enunciato nel verbale assembleare. Non vi è ragione di ritenere che il notaio, in occasione della partecipazione alle assemblee di società di capitali, dovrebbe spogliarsi del suo ruolo di pubblico ufficiale e, per quanto riguarda più specificamente l’imposta di registro, di quello di garante assegnatogli ex lege per il rafforzamento della pretesa fiscale; ciò a maggior ragione laddove si tratti di un precedente finanziamento soci impiegato a copertura dell’aumento di capitale che gli stessi sono chiamati a deliberare alla presenza del notaio, enunciazione, peraltro, di un atto di importanza non marginale ai fini del dibattito assembleare e di formazione della volontà dell’ente. Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia n. 3065/14/2019 dell’ 11 luglio 2019.

La vicenda giunta all’attenzione dei giudici tributari lombardi concerneva l’impugnazione da parte di un notaio di un avviso di liquidazione tramite il quale l’agenzia delle Entrate recuperava l’imposta di registro in relazione ad un finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare di una società di capitali, redatto dal ricorrente in qualità di notaio.

Parte ricorrente si opponeva all’atto impositivo evidenziando: che l’obbligo di registrazione incombe sul notaio esclusivamente per gli atti redatti, ricevuti o da lui autenticati e non anche per quelli enunciati; che nel verbale assembleare mancavano gli elementi essenziali dell’atto enunciato, essendo presente solo la menzione di un credito per precedente finanziamento da parte di un socio la cui rinuncia veniva imputata a copertura dell’aumento di capitale deliberato nell’assemblea in questione; che il dettato normativo richiede ai fini della registrazione dell’atto enunciato che quest’ultimo sia stipulato fra le stesse “parti” dell’atto che contiene l’enunciazione ( nel caso di specie il verbale assembleare non risultava essere atto stipulato tra parti, ma solo la sintesi di volontà espresse tra soci in assemblea).

I giudici di primo grado si pronunciavano rigettando il ricorso e ritenendo testualmente che “appariva estremamente riduttivo sostenere che tale obbligo non gravava sul notaio perché l’atto di finanziamento soci (atto enunciato) non era stato da lui redatto; il verbale di assemblea straordinaria di una società di capitali, prevede, non a caso, la presenza, in qualità di segretario, di un notaio, volta a garantire la correttezza e liceità delle deliberazioni dell’assemblea dei soci.”

La Ctr conferma il decisum di prime cure condividendo la tesi erariale fondata sull’ art. 10 del Testo unico del registro (Tur) il quale individua in via generale i soggetti obbligati alla registrazione degli atti, non esistendo una distinta elencazione di soggetti obbligati alla registrazione degli atti enunciati; del resto, chiosano i giudici regionali, tale elencazione sarebbe superflua posto che è la stessa definizione di atto enunciato a individuare il soggetto tenuto alla sua registrazione in colui che è intervenuto all’atto che contiene l’enunciazione. Il notaio aveva redatto l’atto che contiene l’enunciazione (verbale assembleare) e, conseguentemente, è tenuto alla registrazione anche degli atti in esso enunciati.

Non poteva condividersi, secondo il Collegio, l’interpretazione della norma civilistica proposta dal ricorrente secondo cui il notaio che interviene alle assemblee di società di capitali ha un ruolo di mero spettatore, chiamato solo a rendere un resoconto imparziale, fedele e preciso della volontà assembleare, riduttiva rispetto al ruolo di garante della correttezza e liceità del formarsi della volontà assembleare che la legge vuole conferire al notaio. Alla luce di tali considerazioni e del principio di diritto affermato di cui in premessa , la Ctr stabilisce l’obbligo per il notaio di registrazione dell’atto di finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare.

La giurisprudenza di legittimità (Cassazione 15585/2010) ha in più occasioni statuito per l’assoggettamento ad imposta di registro (al 3%) del contratto verbale di finanziamento dei soci menzionato nel verbale di assemblea straordinaria ( si veda anche Sole 24 Ore del 28 ottobre 2010); secondo i giudici di Piazza Cavour la citazione del finanziamento nell’atto di ripianamento perdite e contestuale ricostituzione del capitale sociale mediante la rinuncia al finanziamento medesimo, configura la sussistenza del presupposto applicativo dell’enunciazione ( articolo 22 Tur) da cui consegue la tassazione sia dell’atto enunciante che di quello enunciato.

Sul punto secondo alcuni studi del Consiglio Nazionale del Notariato ( ad es. n. 208-2010/T) «il contratto di finanziamento, anche laddove se ne ravvisino i presupposti per l’enunciazione, cesserebbe comunque i propri effetti proprio a seguito della remissione del debito effettuata con la delibera».

Viene posta l’attenzione sulla differenza fra menzione e enunciazione nel senso che l’enunciazione di un atto (ad es. il verbale di aumento del capitale in cui si fa riferimento al finanziamento soci) deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto enunciato in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante, diversamente quando il finanziamento risulta solo dai bilanci ci sarebbe solo una “menzione” non tassabile; suggerendo all’uopo prassi operative che potrebbero essere riqualificate dal Fisco in condotte abusive (restituzione del finanziamento-soci prima dell’adozione della delibera di aumento del capitale, deliberazione di aumento e successiva esecuzione dell’aumento stesso , in forma diversa e al di fuori della delibera assembleare).

La tesi della menzione è stata richiamata da alcuni giudici di merito ( ad es. Ctp Pesaro 302/2017) che , pronunciandosi su un’ipotesi di finanziamento stipulato verbalmente tra i soci e la società e poi utilizzato solo parzialmente per ricostituire il capitale, hanno ritenuto che il finanziamento fosse soltanto menzionato con esclusione della parte relativa al capitale effettivamente versato ( e quindi enunciato con tassazione “ residuale” al 3%).

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