Adempimenti

Imposta di soggiorno, dichiarazione in scadenza: sanzioni fino al 200% per le omissioni

Per le locazioni brevi fino a 30 giorni al di fuori dell’attività di impresa il modello deve essere inviato dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento

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di Giuseppe Debenedetto

Scade venerdì 30 giugno il termine concesso ai gestori delle strutture ricettive per presentare la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno per il 2022. Si tratta però di un adempimento previsto solo per le strutture ubicate nei comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno (1.041 enti locali, secondo il dato più recente). I gestori che si trovano in questi comuni devono pertanto predisporre e inviare la dichiarazione attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, restando comunque valida la possibilità di trasmettere la dichiarazione attraverso i canali telematici (Entratel/Fisconline).

Chi presenta la dichiarazione

Il modello di dichiarazione è stato approvato lo scorso anno con decreto ministeriale del 29 aprile 2022, che prevede la presentazione esclusiva in via telematica da parte del gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, dal dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto. Per le locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere invece presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi.

Le sanzioni

I dati contenuti nelle dichiarazioni, una volta acquisiti e trattati dal dipartimento delle Finanze, saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno per le proprie finalità istituzionali e di controllo. Si ricorda, inoltre, che l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione che può andare dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Le comunicazioni periodiche chieste dai Comuni

Occorre comunque evidenziare che molti comuni hanno disciplinato la gestione dell’imposta di soggiorno prevedendo comunicazioni periodiche (in genere trimestrali) che le strutture devono presentare telematicamente utilizzando appositi portali informatici, che peraltro generano automaticamente il bollettino per riversare il tributo. Tali ulteriori adempimenti trovano supporto nella normativa di riferimento (articolo 4 del Dlgs 23/2011) e nella potestà regolamentare attribuita in materia tributaria agli enti locali (articolo 52 del Dlgs 446/97), considerata peraltro la diversa natura e finalità delle comunicazioni periodiche connesse al versamento dell’imposta rispetto al modello ministeriale di dichiarazione. Inoltre, le comunicazioni che si accompagnano al riversamento periodico dell’imposta di soggiorno ai Comuni rappresentano, se previste, un elemento essenziale per il versamento stesso e non un adempimento autonomo e diverso rispetto a questo.

Non si ritiene quindi condivisibile la posizione espressa dal dipartimento delle Finanze con la risoluzione 1/DF del 9/2/2023, secondo cui il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell’imposta di soggiorno esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni a decorrere da quest’anno. Al contrario, la previsione di tali comunicazioni rientra nell’ambito delle modalità di riscossione del tributo, la cui disciplina è demandata al regolamento comunale.

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