Imposta sostitutiva sui premi di produttività
1L’adempimento in sintesi
Entro il 16 di ogni mese è da effettuarsi il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Il versamento va effettuato in modalità telematica con modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web e F24 online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o il servizio internet banking messo a disposizione da banche, poste ed enti della riscossione.
Il versamento può essere infine effettuato tramite intermediario abilitato.
2Soggetti interessati
Sono interessati all’adempimento i sostituti d’imposta che corrispondono premi di risultato ai lavoratori dipendenti per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
In particolare si evidenzia che i beneficiari di tali premi di risultato possono essere esclusivamente i titolari di contratti di lavoro dipendente del settore privato, con esclusione dei soggetti titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Una ulteriore condizione che viene posta, al fine di accedere al beneficio in commento, è che i soggetti sopra richiamati abbiano percepito, nell’anno precedente, un reddito come sopra individuato non superiore ad 80 mila euro.
3Modalità e termini di adempimento
Ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal Dl 24 aprile 2017, n. 50, è prevista un’agevolazione sui premi di risultato corrisposti ai lavoratori dipendenti per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Tale agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10% su un importo massimo di 3.000 euro. Il limite è elevabile a 4.000 euro nel caso di aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione interna in modo paritetico in riferimento ai contratti di lavoro stipulati prima del 24 aprile 2017.
Per i contratti stipulati dopo tale data, ai sensi dell’articolo 55 del Dl 50/2017, il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione dell’attività, permette di beneficiare della decontribuzione a carico del lavoratore dipendente di una parte del premio erogato dall’azienda fino ad un massimo di 800 euro e della riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro del 20%, sulla medesima quota, con riferimento alla contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti.
Si ricorda che il prestatore di lavoro può rinunciare espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Occorre, inoltre, precisare che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in esame, i premi di risultato devono essere corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/2015, i quali devono essere depositati per via telematica al Ministero del Lavoro dal datore di lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, come previsto dall’articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016.
A tal proposito occorre utilizzare il portale telematico messo a disposizione sul sito internet del Ministero del Lavoro.
Entro il 16 di ciascun mese è da effettuarsi il versamento dell’imposta sostitutiva in relazione alle somme erogate ai lavoratori dipendenti nel mese precedente tramite modello F24.
I codici tributo da indicare sul modello F24 sono:
● 1053 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionale regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili – articolo1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
● 1057 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili - a seguito di assistenza fiscale - articolo 1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
● 1305 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, maturati fuori dalle predette regioni - articolo 1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
● 1307 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, maturati fuori dalle predette regioni - a seguito di assistenza fiscale - articolo 1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
● 143E - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili - a seguito di assistenza fiscale - articolo 1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
● 1604 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori regione - articolo 1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
● 1606 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori regione - a seguito di assistenza fiscale - articolo1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
● 1816 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili - applicata in sede di dichiarazione modello Redditi - articolo 1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
● 1904 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata fuori regione - articolo 1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
● 1905 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione - articolo 1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
● 1907 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata fuori regione - a seguito di assistenza fiscale - articolo 1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
● 1908 - Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione - a seguito di assistenza fiscale - articolo 1, comma 182, Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4Casi pratici
Ai sensi dell’articolo 1, commi 184 e 185 della Legge 208/2015, i contributi previdenziali e assistenziali non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e, pertanto, non rientrano nel computo delle somme soggette all’imposta sostitutiva per premi di produttività.
L’imposta sostitutiva deve, quindi, essere applicata sulle somme erogate e titolo di premi di risultato, al netto dell’importo relativo ai contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore.
Ipotizzando che il premio di risultato erogato ad un lavoratore dipendente nel mese di febbraio 2020 sia pari a € 2.500 e i contributi previdenziali a carico del dipendente ammontino a € 190, l’imposta sostitutiva andrà così calcolata:
(2.500 – 190) x 10% = € 231,00.
Il premio netto erogato al dipendente sarà pari a:
(2.500,00 – 190,00 – 231,00) = € 2.079,00.
Il versamento dell’imposta sostitutiva pari ad € 231,00 dovrà essere effettuato a cura del datore di lavoro entro il 16 marzo 2020.