Adempimenti

Impresa familiare forfettaria: alla cassa solo l’imprenditore

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di Michele Brusaterra

È oramai alle porte la prima scadenza fiscale per i contribuenti in regime forfetario, chiamati al versamento del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef (con le sue addizionali) e dell’Irap, relativa al 2017, nonché della prima rata di acconto per il periodo d’imposta in corso. Il pagamento va fatto entro il prossimo 2 luglio, cadendo il 30 giugno di sabato. E in caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore ed è determinata sul reddito al lordo delle quote assegnata al coniuge e ai collaboratori familiari.

L’adempimento, relativo alle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, coinvolge tutti i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, compresi i soggetti che nel 2017 hanno adottato il regime forfetario, disciplinato dalla legge 190/2014.

Premettendo che può essere utilizzato da imprese individuali e da esercenti arti e professioni, sempre in forma individuale, tale regime si caratterizza per la modalità “forfetaria” di determinazione del reddito che avviene attraverso l’applicazione di determinati coefficienti di redditività, indicati nell’allegato 4 alla legge 190, ai ricavi o compensi percepiti nel singolo periodo d’imposta. I costi sostenuti, quindi, non sono rilevanti all’interno del regime, tant’è che i soggetti forfetari sono esclusi sia dal super che dall’iper ammortamento. Una volta determinato, quindi, il reddito, va applicata - al posto dell’Irpef con le relative addizionali e Irap - un’imposta sostitutiva che a regime si attesta nella misura del 15 per cento.

Stabilisce, però, il comma 65, dell’articolo 1 della legge 190, che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività», per il periodo d’imposta in cui essa è iniziata e per i successivi quattro, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stabilita nel 5%, ma in presenza di determinate condizioni:

• il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti a quello di inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d'impresa

• l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente come dipendente o lavoratore autonomo, a meno che non si tratti di «pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni»

• se si tratta di prosecuzione di attività in precedenza svolta da altro soggetto, l’ammontare di relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve essere superiore ai limiti individuati dall’allegato 4, con riferimento all’attività svolta.

Le imposte sostitutive, del 15 o del 5%, devono seguire i “normali” criteri di versamento, in termini di saldo e acconti, stabiliti per l’Irpef, dal momento che l’ultimo periodo del comma 64 dell’articolo 1, della legge 190, letteralmente stabilisce che «Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche».

Pertanto, entro il prossimo 2 luglio andrà versato non solo il saldo dell’imposta sostitutiva relativa al 2017 (determinato attraverso la compilazione della Sezione II, del quadro LM del modello Redditi PF 2018), ma anche la prima rata di acconto, nella misura del 40% dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente. Si deve tenere, però, conto che se tale ultima imposta non è superiore a 51,65 euro, nessun acconto è dovuto. Al contrario, se gli acconti complessivamente dovuti per il 2018, pari al 100% dell’imposta di competenza per il 2017, sono inferiori a 257,52 euro, questi ultimi vanno versati in un’unica soluzione entro il 30 novembre.

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