Imu sui beni merce, nei mesi in cui il fabbricato è sfitto spetta l’agevolazione
In base all’interpretazione di Anci e Ifel - In senso opposto solo una risposta del dipartimento delle finanze a Telefisco 2014
L'attività accertativa del Comune trova come unico appiglio la risposta data dal Dipartimento delle finanze in occasione del Telefisco 2014 del Sole 24 Ore, ove è stato sostenuto che «come si evince dal tenore letterale della norma è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell’impresa». Si tratta, però, di interpretazione che non trova il minimo appiglio nella normativa, come peraltro rilevato anche di recente da Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale), nelle faq (frequently asked question) sulla nuova Imu, imposta municpale sugli immobili, del 6 marzo 2020. La Fondazione dell’associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) ricorda che sulla questione si era già pronunciata anche Anci Emilia Romagna, che con circolare protocollo 147 del 19 settembre 2013 ha precisato che «anche nel caso di fabbricato che dopo essere stato locato torna ad essere libero, si ritiene che l’agevolazione spetti, trattandosi di fabbricato ancora destinato alla vendita. In generale, l’agevolazione può essere concessa fintanto che il fabbricato non è locato. Pertanto, nel caso di locazione iniziata o cessata in corso d’anno, il contribuente dovrà limitare l’agevolazione ai soli mesi in cui il fabbricato è risultato non locato». Si condivide tale interpretazione, in assenza di una specifica disposizione derogatrice della regola generale per la quale l’Imu va liquidata considerando i mesi di possesso.
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