Imu, il regime per alloggi sociali e ex Iacp
La risposta è stata data dal dipartimento delle Finanze (Mef) durante Telefisco 2020
Con la legge di Bilancio 2020 è stato mantenuto inalterato il regime fiscale già previsto in materia di Imu per gli enti in questione, che di seguito si riepiloga:
• per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (Erp), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, (comma 749 dell'articolo 1) è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune.
Costituisce una novità rispetto al precedente regime Imu la possibilità (comma 754 del medesimo articolo 1) di azzerare l'aliquota relativa agli immobili in questione che si ribadisce non erano, e continuano a non essere, assimilati all'abitazione principale, come affermato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza 20135 del 25 luglio 2019 – che si pone in linea con quanto affermato da questo Dipartimento nella circolare 3/DF del 2012 – che ha escluso l'applicazione dell'aliquota ridotta (poi trasformata in esenzione) prevista per l'abitazione principale in quanto «legittimato passivo dell'imposta è l'ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria».
Si deve altresì aggiungere che la facoltà di azzeramento dell'aliquota, che riguarda gli immobili diversi dall'abitazione principale, è suscettibile di essere esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali istituti e, quindi, non solo per gli alloggi regolarmente assegnati ma anche, ad esempio, per quelli sfitti;
• per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Dm 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale è prevista dall'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 3) l'assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dall'Imu. Si deve precisare che le assimilazioni di cui alla lettera c) del comma 741 in parola hanno carattere peculiare e prendono in considerazione proprio fattispecie che altrimenti non potrebbero rientrare nell'ipotesi tipica di abitazione principale di cui alla precedente lettera b).
In particolare, nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante per l'assimilazione la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche individuate dal Dm 22 aprile 2008 e il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale.
Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi rientrino nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato. Del resto detto orientamento era già contenuto nella risposta n. 15 di questo Dipartimento alle Faq del 3 giugno 2014, pubblicate sul sito www.finanze.it.
In tutti gli altri casi, quindi, in cui non si può ricollegare all'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto degli Erp si applica la detrazione di 200 euro.
La risposta è stata data dal dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia al quesito proposto dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020. Per maggiori informazioni www.telefisco.ilsole24ore.com
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