Imu, paga sempre il concessionario sull’immobile demaniale
L’immobile demaniale in concessione è sempre soggetto a Imu in capo al concessionario, senza che rilevino né la durata novennale dell’affidamento né la natura del diritto vantato sul bene dal privato. La conferma giunge dalla sentenza 275/2/2019 della Ctp di Ravenna.
Questi i fatti. Il gestore di un’area adibita a campeggio, assegnata in concessione, impugna plurimi avvisi di accertamento Imu, relativi al medesimo bene. A sostegno dell’impugnativa, eccepisce tra l’altro che il contratto avente a oggetto i beni accertati avrebbe dovuto essere qualificato alla stregua di un contratto di locazione, stante anche la durata meramente novennale dello stesso. La difesa dell’ente rileva invece che, alla luce del dettato dell’articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011, il concessionario dei beni demaniali è sempre soggetto passivo d’imposta.
La Ctp ha rigettato il ricorso, accogliendo in pieno la tesi comunale. Viene al riguardo osservato come la disciplina di riferimento sia molto chiara e non ammetta alcuna distinzione. Nel caso di concessione dei beni demaniali, infatti, la soggettività passiva è sempre e solo in capo al titolare di tale diritto. Non vi è spazio dunque per apprezzare diversamente nè la durata del contratto né la qualificazione formale del diritto vantato sul bene.
Non è superfluo ricordare in proposito il costante orientamento di Cassazione, confermato da ultimo nella sentenza 9429/2019. In tale pronuncia, in particolare, si ribadisce come, a decorrere dal 2001, la soggettività Ici del concessionario sussista a prescindere dalla circostanza che questi vanti un diritto di reale sull’immobile. Le medesime considerazioni valgono ai fini Imu, stante la assoluta identità di disciplina. Non è superfluo da ultimo ricordare che i beni demaniali possono essere oggetto di disposizione solo tramite atti di concessione e non contratti di locazione, che sono invece riservati, di regola, ai beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente pubblico.
Non è invece decisiva l’osservazione della Ctp, espressa a sostegno della conclusione suddetta, in ordine alla esistenza di una obbligazione contrattuale che poneva a carico del concessionario il pagamento del tributo comunale. Trattandosi invero di materia retta dalla riserva di legge (articolo 23 della Costituzione), non è dato alle parti adottare pattuizioni dispositive del debito tributario.