Imu ridotta della metà, la casa deve essere inagibile o inabitabile: non bastano le utenze disattivate
La riduzione del 50% può essere concessa solo se c'è una perizia, redatta dal Comune o da un tecnico incaricato dal contribuente, che attesti lo stato di inagibilità o inabilità
La ricostruzione normativa non è corretta. L’articolo 1, comma 747, lettera b), della legge 160/2019, prevede la riduzione per i fabbricati “dichiarati” inagibili o inabitabili e per questo motivo non utilizzati. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o dal contribuente stesso, che può presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Dpr 445/2020, nella quale si dichiara di essere in possesso di una perizia redatta da un tecnico abilitato. La riduzione del 50%, pertanto, può essere concessa solo se c'è una perizia, redatta dal Comune o da un tecnico incaricato dal contribuente, che attesti lo stato di inagibilità o inabilità. La circostanza che l’appartamento sia privo di utenze luce, gas ed acqua è totalmente irrilevante, perché nulla vieta che queste possono essere attivate su iniziativa del proprietario. La riduzione del 50% è, invece, prevista con riferimento ad immobili che non sono prontamente utilizzabili, ma necessitano di lavori che vanno oltre la semplice manutenzione ordinaria o straordinaria. Peraltro, si fa anche presente che la normativa consente ai Comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, che possono dar luogo al riconoscimento della riduzione del 50%. Occorre, quindi, verificare sempre le eventuali ulteriori prescrizioni disciplinate nel regolamento comunale.
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