Imu sulla risoluzione del leasing, l’ultima parola alla Cassazione
Toccherà alla Cassazione il compito di dirimere la questione della soggettività passiva Imu in caso di risoluzione del contratto di leasing. In attesa di pronuncia della Suprema corte sulle controversie già pendenti, le incertezze sono in aumento, anche per la recente sentenza della Ctr Lombardia 4084/18 che non si è uniformata all’orientamento favorevole alle società di leasing in via di consolidamento in molte Commissioni tributarie italiane. Le pronunce della stessa Ctr lombarda, n. 2993/2016 e n. 3201/01/2016 attualmente pendenti in Cassazione, e la sentenza della Ctp Brescia n. 5118/2016, definitiva in quanto coperta da giudicato, riformando le sentenze appellate dalle società concedenti affermano che vi sarebbe un ingiustificato risultato premiale per il locatario inadempiente all’obbligo di riconsegna, che nonostante una formale risoluzione del contratto di leasing, continuerebbe a godere del bene venendone liberato dagli obblighi tributari.
Ed è proprio questo il principio di fondo che si basa sulla corretta interpretazione della norma per la quale la legittimazione passiva rispetto all’Imu si trasferisce contestualmente alla consegna del bene, coerentemente alle istruzioni ministeriali approvate con il Dm 30 ottobre 2012 che ha introdotto il modello di dichiarazione Imu: la società di leasing e il locatario hanno l’onere di presentare la dichiarazione «entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna», dando quindi rilevanza decisiva all’elemento formale della restituzione del bene alla società concedente. Principio peraltro esplicitato anche dall’articolo l, comma 672 della legge 147/2013, che pur riferendosi alla Tasi ha stabilito che la durata del contratto di locazione finanziaria decorre «dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna».
Sempre la stessa Commissione lombarda di secondo grado con la sentenza 1094/3/2017 ha ripreso la nozione di «durata del contratto», in virtù della necessaria unitarietà della definizione della durata contrattuale del leasing, affermando che il locatario inadempiente rispetto all’obbligo di riconsegna, e che quindi continua a beneficiare del godimento del bene, rimane obbligato al pagamento dell’Imu; e ciò finché non adempia all’obbligo di restituzione del bene al locatore/concedente in leasing. Contrariamente a questo principio con la sentenza n. 4084/2018 i giudici di secondo grado hanno assunto invece che il richiamo operato alle disposizioni contenute nel Dm del 2012 sarebbe di fatto ininfluente senza pertanto considerare le disposizioni contenute nell’articolo 9 del Dlgs 23/2011, secondo le quali per gli immobili concessi in locazione finanziaria «soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».
Va ricordato che il Dm del 2012 indica chiaramente che «i mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati (…) nel caso (…) di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione finanziaria» e che «la società di leasing che è il nuovo soggetto passivo e il locatario, che ha cessato di esserlo, sono coloro su cui grava l’onere dichiarativo Imu entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna».