In caso di invio di corrispettivi errati si versa l’Iva corretta e si attende la contestazione
Scatta la non punibilità in caso di mera violazione formale senza debito d’imposta
Poiché all'attualità non è possibile correggere errori dopo la trasmissione in via telematica, a fine giornata, dei corrispettivi memorizzati, trova applicazione, nel caso in esame, a norma dell’articolo 6, terzo e quarto comma del decreto legislativo 471 del 1997, la sanzione pari al 100 per cento dell’importo non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro). La sanzione è riducibile per effetto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997. Resta fermo, in sede di liquidazione periodica (mensile o trimestrale) l’effettuazione nei termini di legge del versamento dell’Iva dovuta al 22% in relazione alle operazioni di cui trattasi. Tuttavia, considerato che, in sede di emanazione di un eventuale avviso di contestazione delle violazioni, l’ufficio è tenuto ad applicare il beneficio del concorso materiale omogeneo (cumulo giuridico, a sensi dell’articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo 472 del 1997), con irrogazione per la violazione più grave della sanzione, aumentata da un quarto al doppio, è di norma più conveniente attendere l’avviso di contestazione, atteso che in sede di regolarizzazione con applicazione del ravvedimento non è consentito al contribuente, come precisato dall’agenzia delle Entrate con circolare 42/E/2016, paragrafo 3.1.1, avvalersi del cumulo giuridico.
Al riguardo, occorre anche ricordare che, sotto il profilo sanzionatorio, l’articolo 10, comma 3 della legge 212/2000 prevede, fra l’altro, la non punibilità di quei comportamenti che si traducono in una «mera violazione formale senza alcun debito d'imposta». L’errore formale non è infatti sanzionabile. Per essere sanzionabile, l’errore non deve essere compiuto in astratto, ma in concreto. Insomma, l'errore è punibile solo se, valutato a posteriori, ha inciso sul tributo o sull’attività di controllo del Fisco. È questa la distinzione operata dall’agenzia delle Entrate, nel paragrafo 3.1 «nozione di mera violazione formale» della circolare 77/E del 3 agosto 2001, che ha messo la parola fine alle sanzioni sugli errori formali.
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