In caso di passaggio da acquisto a leasing il vantaggio resta
Tra le operazioni che possono creare qualche dubbio sulla disciplina del bonus superammortamenti alcune riguardano l’acquisto del bene tramite leasing, e in modo particolare cosa accade quando la scelta del leasing avviene dopo che il bene sia già stato acquisito tramite normale contratto di compravendita.
L’ipotesi può essere esemplificata dalla seguente situazione: l’impresa alfa ha acquista un bene strumentale nuovo nel mese di novembre 2015 e ora, nel novembre 2017, procede a stipulare un contratto di lease back cedendo il bene al una società finanziaria che poi lo retrocede tramite leasing. In primo luogo occorre valutare se la cessione interrompe definitivamente la fruizione del bonus superammortamenti, come avviene normalmente quando il bene agevolato è ceduto prima che si ultimato il processo di ammortamento e quindi prima che sia interamente fruita la maggiore deduzione del 40%.
Il punto è stato esaminato dalla circolare 4/E /17, paragrafo 5.4, in cui si afferma che a differenza di una cessione a un soggetto terzo, la cessione alla società di leasing non comporta la cessazione della agevolazione, la quale continua a essere fruita secondo la procedura originaria, cioè calcolata sulla quota di ammortamento che, a questo punto, diviene figurativa.
Pertanto, se la società cedente il bene ha imputato quote di ammortamento in misura coerente con quella stabilità dai coefficienti di cui al Dm 31 dicembre 1988, la variazione diminutiva continuerà a essere calcolata sul 40% di quella quota di ammortamento, anche se dal 2017 l’impresa imputa a conto economico canoni leasing e non quote di ammortamento.
In questa operazione occorre anche considerare la fiscalità della plusvalenza che si può creare per effetto della cessione del bene quando il valore di mercato (e di cessione) dello stesso è superiore al valore fiscalmente riconosciuto. Va segnalato che, almeno per i soggetti Oic e Ias adopter, il nodo si è sciolto con la risoluzione 77/E//17 il dubbio su come tassare la plusvalenza, (se in un massimo di 5 rate ex articolo 86 Tuir oppure in base all’imputazione del provento nel conto economico), posto che l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto la validità fiscale della quota di plusvalenza imputata a conto economico in forza del principio di derivazione rafforzata.
Un secondo elemento di dubbio è rappresentato dalla fattispecie dell’impresa che ha eseguito l’ordine al fornitore e pagato acconto del 20% sul costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2017 e poi procede nel 2018 ad acquisire il bene tramite leasing, previa restituzione dell’acconto. Il cambiamento di strategia nell’acquisto del bene non determina problemi sul fronte del bonus per superammortamenti, a condizione che l’acconto si tramuti in maxicanone e che nel contratto di leasing sia citato l’originario ordinativo di acquisto eseguito direttamente verso il fornitore. È questo il contenuto della recente risoluzione 132 del 24 ottobre 2017 , applicando la quale viene “ salvato” il bonus dell’agevolazione fiscale che a questo punto sarà calcolata come se il bene fosse ab origine stato acquisito tramite leasing.