Controlli e liti

In caso di variazione di domicilio cambia l’ufficio competente all’accertamento

La modfica va indicata nella dichiarazione annuale dei redditi

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di Roberto Bianchi

Nell’ambito dell’accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’Ufficio è determinata dal comma 2, articolo 31 del Dpr 600/1973 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all’amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni ma anche della legittimazione a procedere, che compete all’Ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il rinnovato domicilio.
A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione con la sentenza 4412/2020.

La Corte Suprema sancisce che ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente, rammentando inoltre che, ai sensi del comma 2, articolo 31, Dpr 600/1973, in tema di accertamenti e controlli afferenti alle imposte sui redditi, la pertinenza territoriale appartiene «all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata» (Cassazione, sentenza 11170/2013).
Ai sensi dell’articolo 58 del Dpr 600/1973, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e, nel caso in cui ciò non avvenga, la competenza territoriale dell’Ufficio sarà individuata in riferimento al precedente domicilio.
La validità del dettato normativo sopra citato è stata confermata dalla Suprema Corte con l’ordinanza 21290/2014 in cui si è puntualizzato che la variazione del domicilio fiscale del contribuente deve essere effettuata con un atto specificamente indirizzato all’amministrazione finanziaria.

Analogamente, per quanto riguarda l’Iva, risulta competente «l’Ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600» (comma 1, primo periodo, articolo 40 del Dpr 633/1972).
Nella sentenza in commento, in particolare, in base a quanto indicato dalla società contribuente nelle dichiarazioni controllate, a essere legittimato a liquidare le imposte e a iscriverle a ruolo era l’Ufficio di Caserta.
Tale affermazione appare, in diritto, corretta, trovando corrispondenza nel principio che non ravvisa ragioni di inapplicabilità dello stesso alla fattispecie dato che la competenza territoriale, per quanto attiene la notifica e la legittimazione a procedere circa gli accertamenti delle imposte sui redditi, è stabilita dall’articolo 31 del Dpr 600/1973: da ciò deriva, pertanto, che la stessa è attribuita all’Ufficio competente per il domicilio fiscale segnalato dal contribuente.

Il menzionato ius variandi deve essere esercitato in buona fede e nel rispetto del principio dell’affidamento e pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità a suo vantaggio al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio dallo stesso dichiarato.

Tale principio, affermato con riguardo alla legittimazione a procedere all’accertamento, è evidentemente riferibile anche alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, nonché alla legittimazione a procedere alla conseguente eventuale iscrizione a ruolo.

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