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In house, iscrizione con vincoli più rigidi

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di Gianni Trovati

Arriva il nuovo via libera del Consiglio di Stato sulla seconda versione delle Linee guida Anac per l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici; iscrizione che, dopo i rinvii, sarà necessaria dal 15 settembre per gli enti che operano con affidamenti diretti alle proprie società in house. Non si esauriscono però le osservazioni dei giudici, che anche nel nuovo parere (il 1940/2017) chiedono all’Autorità ulteriori modifiche.

Il punto fondamentale rimane quello dei parametri che rendono legittimo l’in house. Rispetto alla prima versione delle Linee guida, spiega il Consiglio di Stato, sono stati «integralmente recepiti» i rilievi del primo parere (il 282/2017), e in particolare che i criteri fissati dalle Linee guida per la verifica del «controllo analogo» (approvazione preventiva dei documenti di programmazione, richiesta di relazioni periodiche e così via) sono esemplificativi e non esaustivi. Nelle nuove Linee guida, poi, i poteri di intervento dell’Authority in caso di affidamenti fuori regola è stato adeguato ai meccanismi rivisti dal correttivo del Codice appalti (articolo 52-ter del Dlgs 50/2017). Resta, però, il nodo dell’«attività prevalente», cioè l’obbligo per l’affidatario in house di ricavare almeno l’80% del fatturato dalle attività svolte per l’ente controllante. I giudici chiedono di vincolare espressamente l’iscrizione alla presenza nello Statuto della società di un vincolo che imponga il rispetto del criterio sull’attività prevalente.

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