Controlli e liti

Inammissibile l’appello senza contestazioni specifiche alla sentenza di primo grado

Necessaria l’indicazione dei motivi per i quali l’iter seguito dal giudice di primo grado nella motivazione vada ritenuto errato

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di Giorgio Emanuele Degani

L’appello senza specifiche critiche e censure alla sentenza di primo grado è inammissibile, in quanto viola l’articolo 53 del Dlgs 546/1992. La norma impone che l’appello debba contenere «i motivi specifici dell’impugnazione», con ciò precludendo che questi possano esaurirsi in una censura generale alle ragioni indicate dal giudice di primo grado. È dunque necessario che il gravame contenga la denuncia specifica dei motivi per i quali l’iter logico e giuridico esplicitato dal giudice di primo grado...