Adempimenti

Integrativa, verifiche «lunghe»

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di Andrea D'Ettorre

La dichiarazione integrativa "a favore", presentata per recuperare la deducibilità fiscale di un componente di reddito non dedotto in precedenti annualità, allunga i termini ordinari per l'esercizio del potere di accertamento. Lo ha affermato l'agenzia delle Entrate nella circolare 31/E del 2013. Infatti, le dichiarazione integrative "rigenerano" l'efficacia di quelle già presentate; tuttavia, l'allungamento dei termini di accertamento riguarda solo gli elementi "rigenerati" con la nuova dichiarazione, indipendentemente dal fatto che questi siano a favore del contribuente o dell'Erario.

Ad esempio, se il contribuente, nel 2014, fa valere l'esistenza di costi non dedotti nel 2009 presentando la dichiarazione integrativa a favore di Unico 2013, l'amministrazione finanziaria potrà controllare i nuovi elementi di costo rigenerati, riferibili al periodo d'imposta 2009, entro il 31 dicembre 2018 (il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa). I restanti componenti di reddito risultanti dalla dichiarazione del 2009 potranno invece essere controllati entro gli ordinari termini per l'accertamento del 2009 (31 dicembre 2014).

L'interpretazione delle Entrate sullo slittamento dei termini di accertamento non è condivisa dagli operatori, che sostengono che l'articolo 43 del Dpr 600/73 (dedicato ai termini degli avvisi di accertamento) non distingue tra dichiarazione originaria e dichiarazione integrativa. La soluzione individuata dalle circolare 31, peraltro, sembra superare l'impostazione accolta in passato (con la circolare 98/E/2000) per la dichiarazione integrativa "a sfavore" del contribuente: si è affermato che un allungamento del termine di accertamento non sarebbe logico in presenza di una dichiarazione integrativa a favore dell'Erario. Anche la giurisprudenza di merito (sentenza 246/2012 della Ctp di Siracusa) ha evidenziato come nessuna norma preveda espressamente che, a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa, il termine per notificare l'avviso di accertamento decorra dalla data di presentazione di questa e non della dichiarazione originale.

Oggi, comunque, in base alla circolare 31, sulla medesima dichiarazione dei redditi, poi integrata, esistono due termini di decadenza: uno relativo agli elementi modificati con la dichiarazione integrativa, per il quale il 31 dicembre del quarto anno successivo decorre dalla data di presentazione della nuova dichiarazione, e un altro, relativo agli elementi non modificati, per il quale resta fermo il termine iniziale di decadenza.

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