Imposte

Interessi passivi da chiarire

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di Gianfranco Ferranti

La Cassazione ha confermato la possibilità di sindacare l’inerenza dei costi sostenuti dalle società di capitali anche ai fini dell’Irap ma deve rivedere l’orientamento relativo agli interessi passivi.

I soggetti Ires determinano la base imponibile Irap facendo diretto riferimento al bilancio e ai principi contabili, senza possibilità di applicare i principi del reddito d’impresa, compreso quello dell’inerenza.

L’Agenzia delle entrate ha affermato, nelle risoluzioni 36/E e 39/E del 2009, che «il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini dell’applicazione dell’Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili», fermo restando il potere dell’amministrazione finanziaria di contestare costi che non attengono all’attività d'impresa, bensì alla sfera personale degli amministratori o dei soci, anche se imputati a conto economico. È stato inoltre precisato che le forfettizzazioni stabilite nel Tuir ai fini Ires, «nel sistema dell’Irap non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestate l’inerenza dei costi dedotti» in misura superiore rispetto a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi.

La Cassazione ha confermato tale orientamento nella ordinanza 15115/2018, in cui è stato stabilito che l’amministrazione finanziaria può contestare al contribuente l’assenza di inerenza dei costi dimostrando la non correttezza «della loro appostazione nel conto economico alla stregua dei principi civilistici e contabili nazionali».

La Corte ha poi recentemente affermato, nella ordinanza 19430/2018, che dall’articolo 109, comma 5, del Tuir emergerebbe che il diritto alla deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti Ires «va riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza». Ad analoghe conclusioni erano prevenute numerose pronunce precedenti.

Tale orientamento contrasta, però, con quello (illustrato nell’altro articolo) secondo il quale principio di inerenza non è stabilito normativamente, ma è “immanente” alla nozione di reddito d'impresa e quindi applicabile a tutti i componenti negativi. La Corte deve, perciò, uniformarsi alla sua nuova, più corretta, posizione interpretativa, stabilendo che gli interessi passivi possono essere dedotti solo se inerenti.

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