Intreccio di scadenze da rompicapo
Per realizzare gli investimenti agevolabili c’è tempo fino al 30 settembre 2018, ma solo per i beni iper ammortizzabili. La conversione del Dl 91 (si veda articolo sopra) consente di usufruire dell’iper ammortamento del 150% per gli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2018 laddove, entro la fine del 2017, l’ordine risulti confermato e sia corrisposto un acconto del 20%. Resta ferma invece al 30 giugno 2018 la data ultima per realizzare investimenti con super ammortamento del 40%. Una doppia data che crea notevoli complicazioni per gli investimenti completati tra luglio e settembre 2018, nel recupero integrale dell’iper ammortamento in presenza di interconnessione successiva all’anno di entrata in funzione.
I beni iper ammortizzabili che usufruiscono della maggiorazione del 150% del costo, nella deduzione di ammortamenti e leasing, sono quelli effettuati nel 2017 o fino al 30 settembre 2018 (in precedenza 30 giugno) a condizione che entro la fine del 2017 sia confermato l’ordine al fornitore e sia corrisposto un acconto del 20%. Lo slittamento di tre mesi, che è da valutare positivamente per investimenti complessi come quelli che usufruiscono dell’iper ammortamento, non risolve i problemi che si porranno in prossimità della data ultima soprattutto per impianti e macchinari realizzati in appalto.
Per evitare di perdere tutto l’incentivo qualora l’appalto non sia ultimato entro il 30 settembre 2018 (anche in presenza di opere pressoché finite) si dovrà introdurre nel contratto, anche mediante integrazioni successive, la previsione di stati di avanzamento lavori che consentano, entro il termine finale, di liquidare in via definitiva tra le parti la quota di corrispettivo maturata, la quale potrà entrare nell’iper ammortamento a partire dall’anno di interconnessione e di entrata in funzione.
La creazione di una doppia data finale per super e iper ammortamento rischia di complicare il recupero integrale dell’iper incentivo nel caso in cui l’opera sia realizzata dopo il 30 giugno 2018 e al contempo l’interconnessione si effettui in esercizi successivi a quello di entrata in funzione. La circolare 4/E/2017 aveva infatti precisato che in questo caso, nell’anno di entrata in funzione (senza interconnessione), il contribuente poteva dedurre la maggiorazione del 40% e che, dall’anno di interconnessione, la deduzione passava al 150%, calcolata sulla parte di costo al netto di quella già dedotta col maxi ammortamento.
Ora potrà succedere (ad esempio per un investimento realizzato a luglio 2018, entrato in funzione nel 2018, ma interconnesso dal 2019) che nel primo anno (2018) non spetti né il super (investimento oltre data limite) né l’iper ammortamento (manca interconnessione). Dovrà allora essere chiarito se negli anni successivi (dal 2019 in avanti) l’impresa possa recuperare comunque tutto il 150% o se la quota riferita all’esercizio di entrata in funzione sia persa. La soluzione più corretta è certamente la prima, ma una conferma ufficiale è opportuna.