Imposte

Investimenti, sanzioni da 231 con effetti pesanti sui bonus

La legge di Bilancio sembra bloccare le agevolazioni in caso di qualsiasi misura interdittiva

AdobeStock

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Le agevolazioni per gli investimenti hanno subìto la radicale trasformazione in crediti di imposta con la legge di Bilancio 2020. Per poter fruire dell’agevolazione, le imprese devono fare i conti sia con le assenze di cause ostative, sia con il corretto adempimento dei nuovi obblighi richiesti dalla legge 160/2020. In particolare ricordiamo che:
- occorre riportare i riferimenti normativi nelle fatture e nei documenti di acquisto (si veda l’articolo del 10 febbraio);
- l’investimento deve essere accompagnato da una perizia tecnica (si veda l’articolo sulla perizia).

Anche il tema delle possibili esclusioni dall’agevolazione in presenza di specifiche cause ostative, però, necessita di un particolare approfondimento, soprattutto perché il testo della norma – piuttosto sintetico – lascia spazio a diversi dubbi applicativi.

La nuova norma
Il comma 186 dell’articolo 1 prevede due situazioni:
 sono escluse dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/01;
 la fruizione del credito d’imposta è subordinata al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come noto, il Dlgs 231/01 stabilisce la responsabilità degli enti in caso di commissione di reati da parte delle proprie figure apicali senza che siano state adottate misure di vigilanza e di controllo. In particolare, il comma 2 dell’articolo 9 prevede le seguenti tipologie di sanzioni interdittive:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È facile constatare che la lettera d) di questa norma produce già di per sé lo stesso effetto di esclusione (o di decadenza) prevista ora dalle legge 160/2019. Vi è tuttavia un aspetto che merita una conferma: poiché la norma sugli investimenti fa riferimento alle sanzioni interdittive nella loro totalità, sembrerebbe che qualsiasi tipo di sanzione, anche se diversa da quella indicata alla lettera d), escluda l’impresa dal credito di imposta.

La questione interessa soprattutto i reati informatici (articolo 24-bis del Dlgs 231) per i quali non è richiamata espressamente la sanzione dell’esclusione da finanziamenti. Questo effetto dovrebbe essere ora raggiunto comunque grazie alla maggior estensione della legge 160.

Ma c’è anche un problema di carattere più generale: l’impresa potrebbe essere comunque destinataria solo di alcune sanzioni tra quelle indicate nel comma 2 dell’articolo 9 (si veda in tal senso l’orientamento che emerge dalla sentenza 45472/2016 della di Cassazione). Si pensi al caso, come quello oggetto della pronuncia, in cui la sanzione riguarda solo il divieto di pubblicizzazione di prodotti. Sembrerebbe doversi ritenere che anche in questa ipotesi il tenore letterale della legge 160/2019 porti a escludere la spettanza del beneficio fiscale.

Come è facile intuire, si tratta di temi rilevanti, che necessitano di chiarimenti interpretativi in sede ufficiale.

I periodi interessati
Altra questione che necessita di un chiarimento è l’ambito temporale di “osservazione” del comportamento delle imprese. In sostanza, ci si chiede come debbano essere trattati i casi in cui la sanzione interdittiva interessa anni diversi da quelli in cui l’impresa beneficia del credito di imposta, quindi anni antecedenti o anni successivi.

Ricordiamo che l’articolo 9 del Dlgs 231 fa riferimento non solo all’esclusione dal beneficio, ma anche alla sua revoca, per cui la conclusione sembrerebbe essere quella di escludere in ogni caso la fruizione del beneficio.

Va poi considerato che la sanzione interdittiva ha una durata, decisa dal giudice: è chiaro che gli effetti principali della sanzione si producono per quella durata. La norma sui crediti di imposta però non contiene nessuna indicazione in merito.

Sembrerebbe quindi che oltre alla irrilevanza del tipo di sanzione (come abbiamo visto sopra) si voglia fare riferimento anche all’irrilevanza della sua durata.

In termini estremamente concreti, da una prima lettura sembrerebbe di dover concludere che l’irrogazione di una sanzione interdittiva escluda dal beneficio fiscale quando è riferita a fatti avvenuti sia prima, sia durante, o anche dopo il periodo agevolato, e indipendentemente dalla sua durata.

Anche in questo caso, tuttavia, è indispensabile un chiarimento ufficiale.

Sicurezza sul lavoro e versamenti contributivi
L’altro riferimento contenuto nella norma di agevolazione riguarda non più una esclusione, ma la subordinazione del beneficio al rispetto delle regole sulla sicurezza e sui versamenti.

Fermo restando che anche su questo tema sono necessari chiarimenti, in prima analisi si nota che non si fa menzione del tipo, dell’importo delle violazioni o del loro periodo di riferimento; tuttavia, in assenza di vincoli nel testo di legge, sembrerebbe possibile che l’adempimento degli obblighi (per esempio quelli di versamento) possa essere anche successivo ad eventuali contestazioni, con l’effetto di rendere possibile la fruizione del beneficio.

Resta da analizzare un altro aspetto: se per esempio su presunte violazioni si instaurasse un contenzioso, l’impresa dovrebbe avere chiaro che in caso di esito negativo avrebbe anche una ricaduta collaterale, ovvero la revoca del credito di imposta sugli investimenti.

XIN SINTESI

1. Altre esclusioni
Oltre alle cause ostative che abbiamo esaminato in modo specifico, sono previsti altri casi di esclusioni dal beneficio (articolo 1, comma 186 della legge 160/2019). Non possono fruire del credito di imposta: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali previste dal regio decreto 267/1942 o dal codice della crisi (dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali.

2. Esclusioni oggettive
Sono previste esclusioni ad hoc per determinati beni o categorie di beni. Si tratta di: autoveicoli e altri mezzi non strumentali (articolo 164 del Tuir), beni con coefficienti di ammortamento tabellare (Dm 31 dicembre 1988) inferiore al 6,5 per cento, fabbricati e costruzioni, beni gratuitamente devolvibili di imprese in concessione o a tariffa dei settori di energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti.

3. Restituzione
Una volta ottenuto il credito, occorre anche rispettare condizioni aggiuntive per non essere costretti a restituire il beneficio. Provocano infatti la decadenza dall'agevolazione – se avvengono entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di investimento – la cessione dei beni a titolo oneroso oppure la loro destinazione a strutture produttive ubicate all'estero. In tale caso, l'impresa dovrà versare in una unica soluzione (senza sanzioni e interessi) il credito non più spettante che ha già utilizzato in compensazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©