Adempimenti

Invio corrispettivi, la duplicazione degli importi sarà corretta dall’ufficio

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Ancora chiarimenti sul doppio fronte corrispettivi telematici e fattura elettronica: con le due risposte ad interpello 394/E e 395/E pubblicate ieri, 7 ottobre 2019, l’agenzia delle Entrate affronta alcune situazioni che possono presentarsi con molta frequenza nell’ordinaria dinamica aziendale. Di estremo interesse è innanzitutto l’indicazione secondo cui il fisco terrà presente l’eventuale disallineamento tra l’imposta liquidata periodicamente e i dati trasmessi telematicamente, quando la stessa operazione risulti documentata sia con rilascio di scontrino elettronico che con emissione di fattura elettronica.

Risposta interpello 394/E

Un esercente attività di bar e pasticceria ha richiesto indicazioni su come documentare le vendite effettuate ricevendo pagamenti con tickets restaurant. Nel momento in cui riceve il ticket, viene emesso un documento commerciale e i relativi dati vengono inviati come corrispettivo giornaliero all’agenzia delle Entrate. I tickets restaurant “incassati” vengono poi fatturati con cadenza periodica al fornitore. Il contribuente, temendo una duplicazione dei ricavi e dell’Iva a debito, in ragione del duplice flusso di dati che viene inviato come corrispettivo telematico e come fattura elettronica, ha ritenuto che l’importo dei tickets non dovesse essere ricompreso tra i corrispettivi trasmessi.

L’agenzia delle Entrate ricorda invece come anche gli importi dei tickets restaurant, analogamente ai corrispettivi non riscossi, devono essere inviati. Tuttavia, il momento di esigibilità dell’Iva e la rilevanza come ricavo si realizzano solamente all’atto del pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente oppure all’atto dell’emissione della fattura quando precede il pagamento: per questa ragione, l’eventuale disallineamento (o meglio la duplicazione degli importi) tra i dati trasmessi e l’imposta liquidata sarà considerato dall’ufficio. Questo principio va esteso e ritenuto valido anche per tutte quelle altre situazioni, ed in particolare nei casi di rilascio di documento commerciale seguito da emissione di fattura elettronica che ne riporti gli estremi, che si realizzano con frequenza. In caso di vendita di biglietti ed abbonamenti per autobus, non è inoltre obbligatorio emettere il documento commerciale all’atto delle cessioni in quanto al rivenditore spetta il solo aggio da documentarsi successivamente con fattura elettronica.


Risposta interpello 395/E

Per neutralizzare l’errato invio di duplicati di fatture tramite SdI le quali, per un’anomalia tecnica del software, erano state già emesse in modalità cartacea in relazione a periodi di imposta antecedenti all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, e per le quali sono stati correttamente realizzati tutti gli adempimenti Iva previsti, occorre procedere all’emissione in elettronico di note di variazione indicando, nel campo causale, la dizione «storno totale della fattura per errato invio tramite SdI». Occorrerà successivamente comunicare ai destinatari dei duplicati, quando non abbiano detratto l’Iva e dedotto il costo, di non far partecipare le note di variazione ricevute alla liquidazione periodica né di annotarle in contabilità, fermo restano tuttavia l’obbligo di conservazione del documento così ricevuto.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 394/2019

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 395/2019

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