Iperammortamento anche senza interconnessione costante
Per i macchinari 4.0 utilizzati in siti non raggiungibili dal segnale telefonico, iperammortamento salvo anche senza un’interconnessione costante. L’importante chiarimento, che riguarda in particolare le grandi macchine edili impiegate in luoghi impervi, è contenuto in una risposta ad interpello non ancora pubblicata dall’agenzia delle Entrate ( clicca qui per consultarla ). Per mantenere l’agevolazione occorre, però, che il tempo di utilizzo senza interconnessione non sia preponderante rispetto al tempo totale.
Per le imprese che impiegano macchinari con caratteristiche 4.0 (si veda l’allegato A alle legge n. 232/2016) non presso la sede, ma in siti produttivi distanti (si pensi ad esempio alle pale meccaniche per estrazione di minerali o alle trivelle per perforare gallerie), si pone spesso l’interrogativo se la spettanza dell’iperammortamento possa essere messa in discussione dal fatto che, in diverse circostanze, l’assenza di copertura telefonica o satellitare impedisce di mantenere il collegamento con la sede per lo scambio dei dati aziendali ( la cosiddetta interconnessione).
La questione è stata esaminata dall’agenzia delle Entrate nella recente risposta all’interpello 956-1660/2018, inedita, che riguarda il caso di una pala gommata 4.0 che la società istante utilizza a volte in luoghi (montagne, gallerie) che sono carenti di collegamento per la trasmissione dei dati. Questo impedisce di mantenere, in certi periodi (comunque poco rilevanti rispetto al tempo totale), l’interconnessione, ferma restando la memorizzazione dei dati sui supporti posti nel macchinario. Inoltre, per talune specifiche e limitate lavorazioni, la macchina viene utilizzata manualmente e non in modo automatico.
L’Agenzia, sentito il ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che la mancata interconnessione del macchinario 4.0 non preclude la fruizione dell’iperammortamento purché siano realizzate le seguenti condizioni:
●si tratti di situazione non preponderante rispetto al tempo complessivo di impiego del bene;
●dipenda da peculiari condizioni di utilizzo e non da un’inidoneità intrinseca del bene ad essere interconnesso;
●non derivi da una scelta dell’impresa nella acquisizione dei dati con altre modalità; infine, non dipenda da una carenza della architettura della rete dell’impresa, ma da situazioni esterne oggettive che impediscono il collegamento.
In presenza di queste situazioni, anche per il periodo di mancata interconnessione l’impresa potrà stanziare le maggiori quote del 150%. Stessa soluzione viene indicata anche per i limitati (ed anzi marginali) utilizzi del bene con modalità manuale, i quali non precludono il conseguimento dell’agevolazione.
Nella risposta ad interpello, l’agenzia delle Entrate si pronuncia anche su un ulteriore quesito, riguardante l’eventuale necessità, qualora l’interconnessione sia attivata in corso d’anno, di ragguagliare per quell’esercizio la quota dedotta ai giorni compresi tra l’avvio del requisito e il 31 dicembre. L’Agenzia risponde negativamente: il ragguaglio non è necessario, dato che la deduzione dell’iper nell’esercizio di interconnessione (in ipotesi coincidente con quello di entrata in funzione) si determina in base alla particolare quantificazione della quota di ammortamento fiscale che, nel primo anno, è come noto ridotta alla metà.
Gli approfondimenti
Iper ammortamento per il 2019 ma con aliquote differenziate e un tetto di 20 milioni di euro (clicca qui per consultarlo)
di Fabio Carpene
Tratto da Edicola Fisco del 18 gennaio 2019 pagina 32-39
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 956-1660/2018