Iperammortamento, la cessione dribbla la revoca per i beni multiuso
Recapture dell’iperammortamento per delocalizzazione all’estero ancora senza chiarimenti sul concetto di beni destinati all’utilizzo in più sedi produttive. Dopo le precisazioni di Telefisco 2019 sull’individuazione delle cessioni rilevanti, le imprese sono in attesa di indicazioni tecniche su quei macchinari che, per loro natura, possono essere destinati all’estero senza far scattare il recapture.
Il Dl 87/2018 ha introdotto, per gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018, due nuovi vincoli riguardanti la spettanza dell’iperammortamento: requisito di territorialità e decadenza retroattiva dell’agevolazione in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero nel corso del periodo di fruizione del beneficio. La norma ha sollevato diversi dubbi applicativi su cui ancora manca un intervento ufficiale dell’amministrazione finanziaria. L’Agenzia durante Telefisco 2019 ha chiarito che anche le cessioni effettuate nei confronti di acquirenti italiani fanno perdere il beneficio, mentre sono esonerati i trasferimenti realizzati mediante cessione o conferimento di azienda (oltre che, a maggior ragione, per fusione e scissione).
Sull’ambito temporale della norma dovrebbe essere certamente confermato che il riferimento ad investimenti “effettuati” dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Dl) è da intendersi al momento di sostenimento del costo del bene ai sensi dell’articolo 109 del Tuir. Sono dunque interessati beni consegnati dal 15 luglio anche se con ordine e acconto effettuati in data anteriore.
Ancora da chiarire l’arco temporale di sorveglianza per i beni in leasing, i quali, come noto, hanno due periodi di deduzione iper: quello del contratto (in cui si calcola la maggiorazione sui canoni) e quello post-riscatto (in cui la maggiorazione è riferita all’ammortamento del prezzo di riscatto). La cessione dopo il riscatto dovrebbe comportare il recupero delle sole quote di iperammortamento del prezzo (e non anche di quelle sui canoni) ma il punto non è stato confermato dalle Entrate.
La norma esonera dal recapture i beni che, per loro stessa natura, sono destinati all’utilizzo in più sedi produttive i quali dunque possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche all’estero ( clicca qui per consultare la scheda di sintesi ). Sulla portata di questa disposizione si attende che l’Agenzia e il Mise si pronuncino. Dovrebbero essere interessati tutti quei beni che vengono impiegati su diversi cantieri che l’impresa conduce, nello svolgimento della propria attività, in Italia o all’estero.
I casi più frequenti ( si veda Il Quotidiano del Fisco del 31 luglio 2018 ) sono quelli di macchine automatiche 4.0 per scavare tunnel o effettuare perforazioni, o in genere impiegate da imprese di costruzioni o di impiantistica. L’esonero dovrebbe riguardare beni che vengono collocati in siti produttivi temporanei dove si realizza l’opera richiesta dal committente, a prescindere dalla qualificazione o meno come stabili organizzazioni. Dovrebbero poi rientrare in questi casi anche macchinari impiegati presso clienti (e dunque non in veri e propri cantieri) per installare propri beni venduti. Si pensi ad esempio a chi vende macchinari che, per avviamento e collaudo, necessitano di test presso il cliente, per svolgere i quali il venditore impiega altri macchinari 4.0 (beni strumentali) in loco. In presenza di differenti casistiche, l’elemento cruciale pare essere quello della temporaneità di utilizzo (in più siti, anche all’estero), da valutare con riguardo alla durata del processo produttivo (lead time) e ciò per evitare che si possa aggirare la finalità della norma che è quella di colpire chi compra macchine 4.0, le avvia in Italia, le iperammortizza e poi le destina a propri stabilimenti esteri.
Gli approfondimenti
Iper ammortamento per il 2019 ma con aliquote differenziate e un tetto di 20 milioni di euro (clicca qui per consultarlo)
di Fabio Carpene
Iperammortamento: la scheda di sintesi sul recapture