Ipoteca, sì alla tutela cautelare «atipica» nel processo tributario
La Ctp di Milano ha ammesso la tutela cautelare atipica prevista dall’articolo 700 del Codice di procedura civile dinanzi alla giurisdizione tributaria. Il ricorso ex articolo 700 è stato utilizzato per ottenere la cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di alcuni crediti erariali. Tale ordinanza, oltre a decretare l’ammissibilità dello strumento ex articolo 700 del Codice di procedura civile di fronte alle Commissioni tributarie, vicenda sino a questo momento certamente controversa, risulta essere ulteriormente innovativa in quanto ha ritenuto ammissibile la cancellazione di un’ipoteca attraverso l’utilizzo dello strumento cautelare la cui ammissibilità, in precedenza, è stata prevalentemente negata dalla giurisprudenza.
A tale conclusione è giunta la Ctp di Milano attraverso l’ ordinanza 3572/04/2017 .
Con istanza presentata in Ctp il 1 agosto 2017 una società in accomandita semplice e i relativi soci hanno depositato un ricorso ex articolo 700 del Codice di procedura civile nei confronti dell’amministrazione finanziaria attraverso il quale hanno richiesto l’emissione di un provvedimento che ordinasse al conservatore dei registri immobiliari del servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del territorio di Milano 2, di Padova e di Ferrara di procedere alla cancellazione, o in subordine alla riduzione, delle ipoteche indicate nel ricorso contestando, sotto il profilo del fumus boni iuris, la legittimità delle iscrizioni ipotecarie effettuate da Equitalia per inidoneità intrinseca dei titoli posti a fondamento delle iscrizioni medesime poiché i ruoli, in forza dei quali era stata effettuata l’iscrizione ipotecaria, erano stati prima impugnati e poi sospesi con provvedimenti emessi antecedentemente all’iscrizione medesima e in considerazione altresì dell’eccessività degli importi rispetto all’ammontare delle imposte pretese. In merito al periculum in mora, i ricorrenti hanno posto in risalto la conseguente segnalazione negativa da parte di Cerved Group, in grado di pregiudicare la partecipazione alle gare di appalto e l’accesso al credito bancario, oltre al deterioramento del rapporto con i fornitori, in quanto l’iscrizione delle ipoteche avrebbe pregiudicato la richiesta di definizione agevolata del contenzioso ex articolo 6 del Dl 193/2016, avvalorata dalla avvenuta corresponsione della prima rata.
Di contro l’Agenzia delle Entrate si è limitata a eccepire il difetto di giurisdizione tributaria in favore della giurisdizione ordinaria.
I giudici meneghini, sul presupposto che la domanda di merito avente a oggetto la cancellazione di ipoteche iscritte a tutela dei crediti erariali appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, come enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 20426/2016, hanno ritenuto che la tutela specifica prevista dall’articolo 47 del Dlgs 546/1992, presupponendo l’impugnazione dell’atto impositivo (il ché era avvenuto e l’efficacia esecutiva anche sospesa ma l’Agenzia aveva proceduto comunque, e pertanto in assenza di titolo esecutivo, all’iscrizione ipotecaria), non fosse nel caso di specie idonea a evitare il pregiudizio derivante dal tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto dei ricorrenti alla cancellazione delle ipoteche e che tale vuoto potesse essere colmato esclusivamente attraverso il rinvio alle norme contenute nel Codice di procedura civile previsto dal comma 2, articolo 1 del Dlgs 546/1992, non avendo i giudici ravvisato alcuna incompatibilità tra il contenzioso tributario e la tutela cautelare innominata prevista dall’articolo 700.
Nel merito, la Ctr ha evidenziato che la richiesta di cancellazione non appariva manifestamente infondata, in considerazione della sospensione dell’esecuzione delle intimazioni di pagamento e degli atti prodromici alle iscrizioni delle ipoteche e, infine, che la durata del giudizio di merito avrebbe potuto pregiudicare irrimediabilmente la sopravvivenza della società ricorrente e gli stessi interessi dell’Erario, rendendo più complesso l’accesso al credito bancario funzionale alla definizione agevolata del contenzioso ex articolo 6 del Dl 193/2016.
Il collegio milanese pertanto, in forza di quanto disposto dagli articoli 700 e 669 octies del Codice di procedura civile, ha ordinato al conservatore dei registri immobiliari del servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del territorio di Milano 2, di Padova e di Ferrara di procedere alla cancellazione delle ipoteche menzionate nel ricorso.