Irap e Ires sui risarcimenti assicurativi per eventi eccezionali
La debenza dei tributi non è regolata solo dall’interpello 390/2019
Il lettore deve verificare il contenuto del provvedimento che ha stabilito l’erogazione dei contributi (non indicato nel quesito). Lo stesso provvedimento definisce se i contributi e indennizzi erogati sono imponibili o meno.
Nel caso della risposta all’interpello 390/2019, l’agenzia delle Entrate sottolinea che il decreto legge 189 del 2016, concernente «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», al capo III («Sospensioni di termini e misure in materia fiscale»), per le imprese danneggiate dal sisma, prevede agevolazioni in relazione a contributi erogati per sostenere la ripresa delle attività produttive. In particolare, l’articolo 47 del provvedimento, intitolato «Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti», al comma 1, statuisce, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, che «per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui all’articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive».
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