Imposte

Irap su incarichi di sindaco con lo studio associato

Interpello 338: con la legge di Bilancio 2022 amministratori e sindaci sempre soggetti a imposta. Stretta sui compensi degli associati per attività svolte personalmente

di Alessandro Germani

Per le Entrate gli incarichi di sindaco e di amministratore degli associati di uno studio professionale sono sempre da assoggettare a Irap dopo le modifiche della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021). È questa la risposta a interpello 338/2023.

Un’associazione professionale di dottori commercialisti e consulenti del lavoro ha presentato interpello per supportare la tesi di non assoggettare a Irap i compensi degli associati per la carica di amministratore o sindaco. Ciò in base alla tesi della norma di comportamento dell’Aidc di Milano (n. 215 del 2021) in quanto si tratterebbe di attività esercitate personalmente e senza il contributo dell’organizzazione ascrivibile all’associazione professionale.

La risposta delle Entrate è di chiusura. L’Irap è infatti dovuta in presenza di un esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto d’imposta. Sono dunque soggetti passivi le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ex articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni ai sensi dell’articolo 53 del Tuir. La legge di Bilancio 2022 ha previsto che l’Irap non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni (lettere b e c dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs 446/1997). L’esclusione riguarda quindi le persone fisiche (imprenditori e professionisti), restando tuttavia inclusi i professionisti che operano in forma associata (circolare 4/E/22). Al riguardo la Cassazione ha da un lato affermato l’assoggettamento ad Irap delle attività svolte in forma associata (sentenza 7371/16 e ordinanza 6355/20), ma anche che l’esclusione è possibile laddove l’associato non benefici dell’organizzazione (sentenza 14996/17 e ordinanza 24549/19). Tuttavia l’ordinanza n. 32272/22 ha confermato la tesi per cui se il compenso è stato fatturato dallo studio associato vi sarebbe debenza dell’Irap e quindi il rimborso di quanto pagato diviene non dovuto. Quindi il mancato assoggettamento ad Irap è plausibile solo laddove intervenga nell’attività il singolo e non l’associazione professionale. Nel regolamento associativo dell’istante figura in maniera chiara che è l’associazione a comparire attraverso i propri associati, anche mediante la fatturazione che non è demandata al singolo. Appare quindi chiaro che gli incarichi di amministratore o sindaco non sono svolti in modo «individuale e separato» rispetto a tutte le altre attività e sembrano svolgersi nell’esclusivo interesse dell’associazione professionale che beneficia dei relativi compensi. Il fatto stesso che venga attribuito un premio all’associato che assume tali incarichi dimostrerebbe, per l’Agenzia, che si tratta di un provento dell’organizzazione piuttosto che del singolo.

Non c’è dubbio che si tratti di una questione controversa. Perché spesso l’incarico è basato sull’intuitus personae, ovvero è affidato al singolo. Pragmaticamente poi l’assoggettamento ad Irap degli incarichi svolti mediante l’associazione può comportare una proliferazione di partite Iva singole per evitare il tributo. È dunque un punto che nell’ambito della delega andrà tenuto in considerazione.

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