Irap, inerenza al sicuro entro i limiti fissati dal Tuir
Con la deducibilità parziale per l’Agenzia si applicano i paletti per le dirette
L’inerenza, ai fini Irap, si basa sulla corretta imputazione a conto economico della spesa sostenuta ma, in tutti i casi in cui il Tuir prevede regole di parziale deducibilità del costo, il contribuente si può porre in un’area “di sicurezza” qualora porti in deduzione importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando tali limitazioni. È la parte più interessante (e opinabile) della risposta a interpello 115/2022, nell’ambito della quale una società di servizi finanziari ha chiesto all’agenzia delle Entrate se condivideva l’interpretazione fornita sulla deducibilità, ai fini Ires e Irap, del costo sostenuto per un particolare incentivo una tantum concesso nel 2020 ai titolari di una determinata tipologia di carta di credito.
La società ha assimilato questi costi a quelli di marketing, deducendoli integralmente ai fini Ires e al 90% ai fini Irap, in base all’articolo 6, comma 1, lettera c) del Dlgs 446/1997 («altre spese amministrative» per gli intermediari finanziari). L’Agenzia, dopo aver ricordato che il sindacato di inerenza può essere efficacemente compiuto solo dai verificatori “sul campo”, richiama il contenuto del concetto in questione, quale collegamento tra i costi sostenuti e l’attività esercitata dall’impresa, tenendo conto (nel caso di specie) anche delle sue dimensioni e delle sue esigenze promozionali.
Secondo le Entrate, in linea di principio, pur spettando al contribuente la prova dell’inerenza della spesa, l’iniziativa descritta presenta i caratteri di una promozione commerciale, in quanto tale inerente e deducibile ai fini Ires. Le modalità di riconoscimento dell’incentivo (un bonus non rimborsabile condizionato al rinnovo annuale con pagamento della relativa quota), infatti, appaiono idonee a produrre potenzialmente effetti positivi in termini di maggiori ricavi (quote annuali e commissioni) in relazione alle transazioni effettuati dai titolari di carta. In vista del calcolo delle imposte 2021, appaiono importanti le considerazioni sulla deducibilità Irap, laddove, per le Entrate, risulta “dirimente”, in primo luogo, la corretta collocazione della voce in bilancio sulla base dei principi contabili applicati dall’impresa, sindacabile dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Già tale collocazione costituirebbe una prima declinazione dell’inerenza, che tuttavia (sulla scorta di quanto chiarito dalla circolare n. 39/E/2009), per esigenze di semplificazione, potrebbe essere ritenuta sussistente qualora venissero dedotti costi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Più che al caso di specie (l’incentivo, infatti, è interamente deducibile ai fini Ires mentre è solo ai fini Irap che, attesa la tipologia del soggetto, nelle disposizioni è rinvenibile una limitazione della deducibilità al 90%), l’Agenzia sembra avere in mente le varie tipologie di spese (autoveicoli, cellulari, rappresentanza, eccetera) per cui, ai fini reddituali, esistono limiti di deducibilità, mentre nulla è disciplinato ai fini Irap. Pur specificando che, in sede di verifica, non è possibile opporre alle imprese le forfettizzazioni del Tuir (prive di alcun valore presuntivo nel tributo regionale), l’Agenzia torna a rappresentare ai contribuenti una sorte di porto sicuro se, ai fini Irap, applicano le stesse limitazioni Ires. Il che, a dire il vero, con il principio di “presa diretta” dal conto economico ha ben poco a che fare, mentre è evidente che semplifica molto il compito di chi deve controllare.