Irap sulle Onlus, resta la disparità sul prelievo
Nell'ambito delle proposte di aiuto al Terzo settore che potrebbero essere inserite in uno dei prossimi decreti in conversione, non va dimenticato che le Onlus pagano l'Irap sulla loro attività istituzionale con una base imponibile formata sostanzialmente dal costo del lavoro che, in buona parte, è riferito a rapporti a tempo indeterminato, con una evidente disparità di trattamento rispetto alle società industriali, commerciali, di servizi e finanziarie. Oltretutto, tale anomalia è solo in parte sanata dal fatto che alcune Regioni agevolano l'attività delle Onlus con una riduzione o, in alcuni casi, con l'azzeramento dell'aliquota.
Le riflessioni ora svolte, non retoriche, si inseriscono in un momento storico di riforma del Terzo settore e di attività di assistenza sempre più a carico di soggetti non pubblici. In uno dei decreti legge in corso di conversione, il Governo potrebbe allora risolvere già per il 2018 la questione fiscale per le Onlus azzerando il prelievo Irap sul costo del lavoro, almeno su quello a tempo indeterminato. Si tratta di un intervento che gli operatori del Terzo settore sollecitano da tempo, e per il quale è necessario che le autorità politiche, nazionali e regionali, diano una risposta di sistema.
In base agli articoli 3, comma 1, lett. e) e 10 del decreto legislativo 446/1997, anche le Onlus pagano l'Irap sulla loro attività istituzionale con una base imponibile formata sostanzialmente dal costo del lavoro (cosiddetto sistema retributivo) che, in buona parte, è riferito a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre per le attività economiche (definite “direttamente connesse”) l'Irap è dovuta secondo le modalità ordinarie previste per le società di capitali. L'Irap per le Onlus è cioè conteggiata come segue:
•se non viene svolta attività commerciale, l'Irap è dovuta sulle retribuzioni spettanti a dipendenti ed assimilati, co.co.co. e lavoro autonomo occasionale (articolo 10, comma 1);
•se vengono svolte anche attività direttamente connesse, per questa parte l'Onlus è assoggettata ad imposta con le modalità previste per le società di capitali, computando i costi deducibili non specificatamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali ai fini Irap e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Come si può constatare, la base imponibile, per le attività istituzionali delle Onlus è dunque formata dal costo del lavoro che, nella maggior parte dei casi, è a tempo indeterminato, che è viceversa diventato non imponibile a partire dall'esercizio 2015 per il settore privato, così come è diventato deducibile il costo dei lavoratori “stagionali”, seppure a determinate condizioni, a partire dal 2016.
Nel frattempo, solo alcune Regioni hanno ridotto o azzerato l'aliquota ordinaria del 3,90% da applicare sulla base imponibile delle Onlus. Ad esempio, l'appendice alle istruzioni del modello Irap 2018 (redditi 2017) evidenzia che il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aosta hanno esentato completamente le Onlus, la Toscana ha ridotto l'aliquota al 2,98%, l'Emilia Romagna al 3,21%, il Piemonte l'ha diminuita al 2,25% solo per le Onlus che si occupano esclusivamente di assistenza educativa, sociale e sanitaria (dal 2019 si azzererà, mentre si ridurrà al 2,9% per tutte le altre Onlus).
Come appare evidente, solo una Regione su tre meritoriamente prevede un’esenzione Irap che, sarebbe auspicabile, andrebbe estesa a livello nazionale, risolvendo alla radice la problematica, non dimenticando che eventuali utili conseguiti dalle Onlus sono reinvestiti nelle loro attività benefiche, e non certo distribuiti agli associati.
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