Imposte

Isa, correttivi sui «semplificati» passati da competenza a cassa

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Gli Isa hanno già comportato la lunga proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei redditi e delle imposte collegate, che erano in scadenza il 30 giugno 2019. Lunga proroga già disposta per legge che rischia di rivelarsi insufficiente, visto che con decreto del 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 192 del 17 agosto 2019, sono state approvate delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2018.

I contenuti

Rispetto alla versione precedente, la nuova nota contiene:

la formula del calcolo del reddito ai fini Isa per le imprese del comparto delle costruzioni (AG40U, AG69U, AK23U) che hanno applicato gli studi di settore, con le indicazioni per il raccordo tra le voci contabili del modello parametri con le voci contabili del modello studi di settore;

la formula del calcolo del reddito ai fini Isa per i professionisti che hanno applicato gli studi di settore con le indicazioni di raccordo per i professionisti che hanno applicato i parametri;

interventi per le imprese con determinazione del reddito per cassa e trattamento dei passaggi competenza-cassa per il periodo d'imposta 2017 ai fini del calcolo delle variabili precalcolate; in particolare, per il corretto calcolo del reddito di riferimento è stata individuata una metodologia che consente di trattare, con riferimento alle imprese in contabilità semplificata, il passaggio dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa;

la formula del calcolo dei «canoni da locazione desumibili dal modello registro locazioni immobili» corrispondenti all'importo in euro dei canoni di locazione di cui il contribuente è dante causa con riferimento all'anno 2018, calcolati sulla base dell'importo annuale dei canoni di locazione dichiarati nel modello RLI, normalizzati con il numero di giorni di locazione nel 2018.

Come disposto dall'articolo 2 del decreto, queste modifiche sono considerate ai fini del calcolo del nuovo strumento induttivo. I contribuenti che hanno già fatto i calcoli dovranno perciò ripeterli per verificare se le modifiche apportate hanno inciso sui ricavi o compensi stimati dal nuovo strumento induttivo.

Il sistema Isa

Con i nuovi Isa il Fisco valuta l'affidabilità fiscale del contribuente attribuendo un voto, da 1 a 10. Il livello di affidabilità minima deve essere superiore a sei. Per migliorare il basso voto Isa, il contribuente esercente impresa, arte o professione, può migliorare il punteggio di affidabilità correggendo eventuali errori commessi in fase di compilazione del modello Isa, che possono avere condizionato negativamente il punteggio di uno o più indicatori elementari, oppure indicando in dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili ma che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva.

Resta fermo che il contribuente soggetto agli Isa non è obbligato ad eseguire alcun adeguamento. Per di più, per l'Isa, il contribuente può aumentare i ricavi o compensi, stabilendo a che livello adeguarsi, senza cioè l'obbligo di raggiungere il punteggio più alto.

La valutazione di opportunità per una scelta o per un’altra va fatta caso per caso, in particolare nelle situazioni in cui il contribuente ha commesso qualcosa da farsi perdonare. Invece, nei casi in cui il contribuente ritiene di non doversi adeguare, perché non ha evaso nulla, è bene che lo stesso lo faccia presente, indicando i motivi del mancato adeguamento nelle note del modello Isa.

Ministero dell’Economia, decreto 9 agosto 2019

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