Adempimenti

Isa, riduzione degli anni di accertamento a trasferibilità ridotta

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi


Man mano che si avanza nell’applicazione degli Isa a casi concreti, emergono aspetti critici di non immediata soluzione. Il perimetro applicativo del regime premiale, per esempio, non sempre appare chiaramente delineato. Vediamo perché.

Una questione a oggi non affrontata è quella che attiene all’applicazione del regime premiale quando sia il soggetto «trasparente» partecipato (si pensi a una società di persone o a un’associazione professionale) che la persona fisica «partecipante», sono autonomamente soggetti a Isa in quanto titolari di singole partite Iva. In questo caso il principio generale è che il regime premiale si debba applicare separatamente, in relazione alla posizione delle specifiche partite Iva (il soggetto partecipato da un lato e quello partecipante dall’altro).

Ciò, però, pone alcune questioni di coordinamento di applicazione del regime premiale di non immediata soluzione. Si pensi al caso del bonus relativo alla riduzione di un anno dei termini di prescrizione per gli accertamenti fiscali.

Poniamo il caso di un professionista che partecipa a un’associazione professionale «virtuosa» (voto superiore a 8), ma che in relazione alla propria posizione individuale ottenga un voto invece inferiore a 8. Come si applica in questo caso il bonus della riduzione dei termini? A logica il beneficio dovrebbe riguardare la sola quota di reddito «virtuoso» per cui, in questo caso, solo quello imputato per trasparenza all’associato nel quadro RH dall’associazione. Con la conseguenza, però, che la riduzione dei termini non riguarderà l’intero reddito di lavoro autonomo tassato dalla persona fisica (per quanto con due modalità distinte – RE lavoro autonomo personale e RH quello di partecipazione) ma solo la quota parte a lui attribuita dall’ente collettivo (il quadro RH). Ovviamente nel caso opposto il sistema si invertirebbe.

Un secondo dubbio è se l’esonero dall’applicazione del visto di conformità, laddove il soggetto partecipato raggiunga un punteggio superiore a 8, possa trasferirsi al socio e/o all’associato. Sul punto è arrivata una recente risposta grazie all’interpello dell’agenzia delle Entrate 411 dell’11 ottobre 2019. Secondo le Entrate l’esonero dall’applicazione del visto di conformità, laddove la compagine sociale raggiunga un punteggio pari o superiore a 8, non può mai, comunque, trasferirsi al socio e/o all’associato ( si veda Il Quotidiano del Fisco del 12 ottobre ).

Quindi anche se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante, si determina un’eccedenza di Irpef a suo credito, qualora la stessa sia stata utilizzata o verrà utilizzata in compensazione è in ogni caso necessario «richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997», non ammettendo, in buona sostanza alcuna osmosi fra la dichiarazione dell’ente collettivo e quella dei partecipanti.

Una posizione questa, a parere di chi scrive, non del tutto condivisibile se si riflette sui casi in cui l’unico reddito dichiarato è quello derivante dalla partecipazione per cui il «credito» viene semplicemente a essere recepito e liquidato dal socio (o dall’associato) nella propria dichiarazione dei redditi.

Per approfondire: Isa - guida agli indici sintetici di affidabilità fiscale, a cura di Gian Paolo Ranocchi, in edicola e on line - www.shopping24.ilsole24ore.com

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©