Iscrizione a ruolo straordinaria da motivare con il fondato pericolo per la riscossione
La sentenza 22306/2021 della Cassazione: il contribuente deve verificare la legittimità della misura
È illegittima l’iscrizione a ruolo a titolo straordinario laddove l’ufficio non motivi, seppur succintamente, i presupposti sulla base dei quali ritiene che vi sia un fondato pericolo per la riscossione. È questo il principio di diritto pronunciato dalla Cassazione con la sentenza 22306/2021.
La vicenda, finita sul banco dei giudici di legittimità, trae origine dall’impugnazione della cartella di pagamento notificata a seguito dell’iscrizione a titolo straordinario delle intere somme contestate con l’avviso di accertamento precedentemente notificato alla società ricorrente.
Quest’ultima, a sostegno delle proprie ragioni e tra i vari motivi di ricorso, faceva rilevare l’illegittimità dell’iscrizione straordinaria in quanto effettuata in aperta violazione dell’articolo 11 e 15-bis del Dpr 602/73 non essendo sufficiente, per la fondatezza del pericolo della riscossione del credito tributario, lo stato di liquidazione della società.Innanzitutto viene ricordato che l’attività di riscossione inizia con la formazione del ruolo, che può essere ordinario, ovvero, straordinario, qualora vi era fondato pericolo per la riscossione.
Da tale differenziazione discende ulteriormente che se per la motivazione della cartella di pagamento, preceduta da un precedente atto impositivo, è sufficiente il richiamo all’atto presupposto, lo stesso principio non può valere se con la cartella di pagamento il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della emissione del ruolo straordinario.
In questo caso, la mancanza delle ragioni “consacranti” la misura straordinaria - facendo venir meno quel riscontro necessario per verificare la fondatezza del pericolo per la riscossione del credito erariale – determina l’illegittimità della relativa cartella di pagamento anche per la violazione dei principi di chiarezza e motivazione.
Questi principi, seppur riferiti all’iscrizione a ruolo a titolo straordinario risultano particolarmente interessanti se coordinati con le nuove disposizioni inerenti la concentrazione della riscossione nell’atto di accertamento che - pur avendo eliminato la fase dell’iscrizione a ruolo - non hanno inibito la possibilità, in caso di fondato pericolo per la riscossione, di affidare in carico all’agente della riscossione l’ammontare integrale delle somme richieste con l’avviso di accertamento.
Proprio per questi motivi, anche l’esazione straordinaria mediante l’affidamento all’agente della riscossione delle intere somme indicate nell’atto impositivo deve essere sorretta da valide ragioni - ispirate tra l’altro all’adeguatezza e alla proporzionalità della misura adottata – in maniera tale da mettere il contribuente nelle condizioni di verificare e al contempo contestare la legittimità della misura straordinaria e, al giudice, di valutare la sussistenza, o meno, del fondato pericolo per la riscossione.