Istanza di interpello per dimostrare che le operazioni eseguite non duplicano l’agevolazione Ace
Ace
L’articolo 10 del Dm 3 agosto 2017 elenca tra le disposizioni antielusive ai fini Ace (aiuto alla crescita economica), tra gli altri, i conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di società del gruppo e l’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo. Al riguardo, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione. Il contribuente che intende fruire dell’agevolazione, ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, deve esporre nel rigo RS115 gli elementi conoscitivi ivi indicati.
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