I temi di NT+Modulo 24

Istituti deflattivi sempre più centrali con la conciliazione su proposta del giudice fino a 50mila euro

Le proposte della Commissione interministeriale giustizia tributaria per migliorare il processo tributario

di Francesco Falcone

Conciliazione su proposta del giudice per i giudizi di valore fino a 50mila euro pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie e definizione agevolata delle liti di valore fino a 100mila euro per i giudizi pendenti in Cassazione.

Queste sono le soluzioni che la Commissione interministeriale della giustizia tributaria ha individuato per migliorare la risposta giudiziaria e per ridurre i tempi del processo tributario.

Attualmente, benché la legge disciplini separatamente la conciliazione stragiudiziale (o fuori udienza articolo 48) e quella giudiziale (articolo 48-bis), quella attuale è pur sempre una conciliazione ad iniziativa di parte, che si differenzia sostanzialmente solo per essere sottoscritta presso l’ufficio fiscale, ovvero davanti al giudice.

La proposta della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria configura, invece, una conciliazione giudiziale su proposta del giudice, mutuando (fatti gli opportuni cambiamenti) lo schema dell’articolo 185 bis del Codice di procedura civile (istituto, questo, dalle evidenti finalità deflattive - cfr. Corte costituzionale 77/2018) che prevede che «il giudice formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa».

Ma la Commissione come è arrivata ad individuare questa soluzione e perché la conciliazione giudiziale viene proposta per le sole cause di valore fino a 50mila euro?

Nel corso delle audizioni, fatte dalla Commissione, è stata da più parti evidenziata l’insoddisfazione per l’attuale struttura del reclamo/mediazione.

In particolare, tale insoddisfazione è nata dal fatto che la mediazione, così come strutturata si porta dietro un peccato originale che riguarda un rapporto di tipo bilaterale (ente impositore e contribuente), con il limite che viene gestita dallo stesso Ente impositore, sia pure – per quanto riguarda ad esempio le Agenzie fiscali - da parte di strutture diverse ed autonome rispetto a quelle che hanno emesso gli atti impugnati.

Tuttavia, dai dati forniti dal Mef alla Commissione è emersa l’effettiva portata deflativa dell’istituto (in quanto circa il 50% dei ricorsi poi non viene iscritto a ruolo in Commissione tributaria).

Queste considerazioni hanno, allora, indotto la Commissione a ritenere che:da un lato, l’attuale reclamo/mediazione meriti di essere mantenuto, anche perché esso comunque induce nell’Ente impositore una rimeditazione complessiva dell’atto impugnato ai fini dell’eventuale esercizio del potere di autotutela; ed in ogni caso perché comunque vi è una difficoltà oggettiva a creare ex novo una struttura che trasformi il rapporto da bilaterale a trilaterale con un soggetto terzo ed imparziale all’interno della mediazione, e quindi tempi e costi di realizzazione andrebbero a danno del contribuente; dall’altro, come soluzione, è stato ritenuto opportuno prevedere un potenziamento degli istituti deflativi, all’interno del processo, proprio per quelle controversie di valore fino a 50mila euro che “sopravvivono” al tentativo di mediazione, rafforzando con una diversa configurazione (su proposta del giudice) la conciliazione giudiziale (accanto a quella attuale, su istanza di parte, che resterebbe anche per le controversie di valore superiore).

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