Imposte

Itf, l’intermediario non residente che chiude la stabile organizzazione deve conservare il codice fiscale

Per l’Agenzia resta così possibile recuperare eventuali eccedenze di credito maturate

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di Marco Piazza

Se un intermediario non residente chiude la propria stabile organizzazione in Italia mediante la quale assolve gli obblighi inerenti all’imposta sulle transazioni finanziarie (Itf) e nomina, a tal fine un rappresentante tributario in Italia, deve conservare il codice fiscale italiano (pur cessando l’attività ai fini Iva) in modo che il rappresentante tributario possa utilizzarlo per subentrare alla stabile organizzazione anche nel recupero di eventuali eccedenze a credito maturate.
La risposta all’interpello 347 del 2020 illustra in modo sistematico gli adempimenti, in tema di Itf, a carico dei non residenti.
L'Itf si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi italiani e alle operazioni relative a strumenti finanziari derivati avente medesimo sottostante. L’imposta è, inoltre, dovuta sulle «operazioni ad alta frequenza» effettuate su mercati finanziari italiani, se relative agli strumenti finanziari italiani citati.
L’imposta è prelevata dagli intermediari finanziari che intervengono nell’esecuzione dell’operazione. Di conseguenza, la responsabilità del prelievo e dei conseguenti obblighi strumentali (fra i quali quello dichiarativo) può ricadere anche su intermediari non residenti.

Come sintetizzato dall’interpello in commento, in base alla normativa attuativa (provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, protocollo 87896), se l’intermediario non residente:1) possiede una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi all’Itf sono effettuati (sempre e comunque) tramite la stabile organizzazione;2) non possiede una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, può: nominare un rappresentante fiscale, che deve chiedere l’attribuzione del codice fiscale per il soggetto rappresentato (sempre il soggetto non residente non ne sia già in possesso); adempiere agli obblighi relativi all’Itf direttamente, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale (sempre che non ne sia già in possesso).

Ove l’intermediario non residente con una stabile organizzazione in Italia , quindi con un proprio codice fiscale, decida di estinguere la stabile organizzazione e di avvalersi di un rappresentante fiscale, deve cessare la sola posizione Iva della stabile organizzazione e conservare il codice fiscale attribuitogli in modo che il rappresentante fiscale possa utilizzarlo per i successivi adempimenti.

In particolare, il codice fiscale da indicare in testa al frontespizio del modello di dichiarazione resta immutato (è quello della ex stabile organizzazione) pur cambiano il soggetto tenuto agli adempimenti. Ciò consente di riconciliare i dati delle dichiarazioni Itf presentate dapprima tramite la stabile organizzazione e poi tramite il rappresentante fiscale e di continuare a utilizzare in compensazione l’eventuale eccedenza a credito prodottasi nei diversi periodi d’imposta.

Questa procedura assicurata anche la continuità dell’utilizzo dell’eccedenza a credito in capo alla società istante.

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