La domanda
Un contribuente ha acquistato un immobile (prima casa) all’asta, categoria catastale A/7 con relativo box categoria catastale C/6. L’immobile nello stato attuale è da completare, mancano pavimenti, impianto idraulico ed elettrico sono da completare. Caldaia, bollitore assenti e da installare. Rifacimento scale, terrazzi da smontare e verniciare a nuovo. Impianto radiante a pavimento da verificare. È possibile applicare le agevolazioni relative alla ristrutturazione edilizia per i lavori di completamento dell’immobile, con aliquota Iva al 10% oppure si può applicare l’aliquota al 4% trattandosi di completamento prima casa?
M. S. - Lecco
Se la casa acquistata all’asta è già accatastata in A/7 e la pertinenza in C/6, si tratta di due unità immobiliari esistenti e le relative spese rientrano tra quelle di ristrutturazione edilizia e non di ultimazione dei lavori. Come tali, rispettando gli adempimenti di legge (pagamento fatture con bonifico bancario o postale parlante), le relative spese sono detraibili ai fini del 50%, nei limiti di 96.000 euro (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Ai fini Iva, come lavori di manutenzione straordinaria, anche in presenza dei requisiti prima casa, si rende applicabile l’aliquota del 10% (articolo 7 comma 1, lettera b della legge 488/99, DM 29/12/1999, circolare 71/E del 2000), con applicazione della regola dei beni significativi (infissi, caldaia sanitari, sistemi di sicurezza). In particolare, se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni; se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi ( circolare 71/E e 98/E del 2000).Non trattandosi di ultimazione di lavori di nuova costruzione, anche se si tratta di prima casa, non si rende applicabile l’aliquota Iva del 4% (n. 39, tabella A, Parte II, Dpr 633/72).
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