L'esperto rispondeImposte

Iva al 10% per l’immobile prima casa acquistato all’asta già accatastato

Non trattandosi di ultimazione di lavori di nuova costruzione, anche se si tratta di prima casa, non si rende applicabile l’aliquota Iva del 4%

di Marco Zandonà

La domanda

Un contribuente ha acquistato un immobile (prima casa) all’asta, categoria catastale A/7 con relativo box categoria catastale C/6. L’immobile nello stato attuale è da completare, mancano pavimenti, impianto idraulico ed elettrico sono da completare. Caldaia, bollitore assenti e da installare. Rifacimento scale, terrazzi da smontare e verniciare a nuovo. Impianto radiante a pavimento da verificare. È possibile applicare le agevolazioni relative alla ristrutturazione edilizia per i lavori di completamento dell’immobile, con aliquota Iva al 10% oppure si può applicare l’aliquota al 4% trattandosi di completamento prima casa?
M. S. - Lecco

Se la casa acquistata all’asta è già accatastata in A/7 e la pertinenza in C/6, si tratta di due unità immobiliari esistenti e le relative spese rientrano tra quelle di ristrutturazione edilizia e non di ultimazione dei lavori. Come tali, rispettando gli adempimenti di legge (pagamento fatture con bonifico bancario o postale parlante), le relative spese sono detraibili ai fini del 50%, nei limiti di 96.000 euro (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Ai fini Iva, come lavori di manutenzione straordinaria, anche in presenza dei requisiti prima casa, si rende applicabile l’aliquota del 10% (articolo 7 comma 1, lettera b della legge 488/99, DM 29/12/1999, circolare 71/E del 2000), con applicazione della regola dei beni significativi (infissi, caldaia sanitari, sistemi di sicurezza). In particolare, se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni; se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi ( circolare 71/E e 98/E del 2000).Non trattandosi di ultimazione di lavori di nuova costruzione, anche se si tratta di prima casa, non si rende applicabile l’aliquota Iva del 4% (n. 39, tabella A, Parte II, Dpr 633/72).

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©