Iva al 10% per l’immobile prima casa acquistato all’asta già accatastato
Non trattandosi di ultimazione di lavori di nuova costruzione, anche se si tratta di prima casa, non si rende applicabile l’aliquota Iva del 4%
Se la casa acquistata all’asta è già accatastata in A/7 e la pertinenza in C/6, si tratta di due unità immobiliari esistenti e le relative spese rientrano tra quelle di ristrutturazione edilizia e non di ultimazione dei lavori. Come tali, rispettando gli adempimenti di legge (pagamento fatture con bonifico bancario o postale parlante), le relative spese sono detraibili ai fini del 50%, nei limiti di 96.000 euro (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Ai fini Iva, come lavori di manutenzione straordinaria, anche in presenza dei requisiti prima casa, si rende applicabile l’aliquota del 10% (articolo 7 comma 1, lettera b della legge 488/99, DM 29/12/1999, circolare 71/E del 2000), con applicazione della regola dei beni significativi (infissi, caldaia sanitari, sistemi di sicurezza). In particolare, se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni; se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi ( circolare 71/E e 98/E del 2000).Non trattandosi di ultimazione di lavori di nuova costruzione, anche se si tratta di prima casa, non si rende applicabile l’aliquota Iva del 4% (n. 39, tabella A, Parte II, Dpr 633/72).
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