Imposte

Iva all’emissione per i buoni benzina monouso ma sanzioni solo dal 2019

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di Paolo Musazzi e Gabriele Sepio

Doppio regime Iva per i buoni carburante e sanzioni per chi non sia adegua dal 1° gennaio 2019. Questo quanto emerge dalla circolare 8/E/2018 che recepisce, a livello interpretativo, le nuove regole Iva previste dalla direttiva 1065/2016, prevedendo un diverso trattamento a seconda delle caratteristiche del buono. Con il debutto della fatturazione elettronica, per la cessione di carburante, diventa infatti rilevante distinguere tra buono «monouso» e «multiuso». Nel primo caso, trattandosi di buoni destinati all’acquisto del solo carburante con la medesima aliquota Iva, il pagamento dell’Iva viene anticipato al momento della loro emissione, in quanto è possibile identificare da subito il regime Iva del bene ceduto e il luogo di effettuazione della prestazione ( provvedimento 73203/2018 ). L’operazione andrà dunque documentata tramite fatturazione elettronica già al momento della emissione/cessione del buono, senza attendere il momento di erogazione del carburante. Per i buoni “multiuso”, che consentono invece l’acquisto di più beni e servizi oltre al carburante, l’Iva sarà dovuta solo al momento del suo utilizzo presso il gestore dell’impianto di distribuzione del carburante. Per questi buoni, al momento della loro emissione, non è infatti ancora conosciuto, né conoscibile il regime Iva e il luogo di cessione del bene. Pertanto, il pagamento dell’Iva è posticipato al momento del loro utilizzo (Corte giustizia, causa C-419/02).

Con la circolare 8/E/2018 muta, dunque, l’orientamento finora seguito dalla prassi per i buoni «monouso» (circolare ministeriale 30 del 1974), stando al quale il momento del pagamento dell’Iva coincideva con l’utilizzo del buono e non con la sua emissione. Le nuove regole scatteranno, tuttavia, dal 1° gennaio 2019, momento in cui, quindi, occorrerà necessariamente distinguere tra buoni e «multiuso» e «monouso». Fino a quella data per questi ultimi si potranno continuare a seguire, senza conseguenze sanzionatorie, le precedenti indicazioni della prassi. I passaggi intermedi e antecedenti al loro utilizzo presso l’impianto di distribuzione potranno, di fatto, continuare a considerarsi quali operazioni fuori campo Iva (articolo 2, comma 3, lettera a, del Dpr 633/72) in base alla vecchia prassi.

La circolare fissa tuttavia un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove regole, precisando che fino al 31 dicembre 2018 chi si conformerà al regime Iva indicato dai precedenti documenti di prassi non sarà soggetto a sanzioni. Su tale ultimo aspetto, l’amministrazione, nel tracciare una linea temporale, si riferisce ai buoni emessi nonchè utilizzati entro tale data. Tuttavia, in linea con la Direttiva, si ritiene che solo la semplice emissione (e non il suo utilizzo) successiva al 31 dicembre 2018 possa fare scattare il nuovo regime Iva, ivi incluse le sanzioni per comportamenti difformi. Ne consegue che l’utilizzo di buoni benzina («monouso» o «multiuso») nel 2019 ma emessi entro il 31 dicembre 2018, dovrebbe potere continuare a seguire le vecchie regole Iva. Quanto precisato dalla circolare avendo portata generale, potrebbe trovare applicazione per qualsiasi tipologia di buono, e quindi, ad esempio, anche nel caso dei buoni previsti per l’assegnazione dei benefit nel campo del welfare aziendale (articolo 51, comma 2, del Tuir).

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