L'esperto rispondeImposte

Iva a credito sul bene strumentale acquistato dal forfettario poi passato al semplificato

Quali regole applicare in caso di cambio di regime

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di Stefano Mazzocchi

La domanda

Un professionista che esegue solo operazioni esenti Iva, nel 2019 apre la partita Iva e aderisce al regime forfettario. Acquista un bene strumentale, d’importo superiore a 516,46 euro. Nel 2020, non avendo più i requisiti a seguito dei nuovi paletti legislativi, in quanto titolare di pensione per importo superiore a 30mila euro, aderisce al regime semplificato. Può per l’anno 2020 portare in deduzione i 4/5 dell’imponibile del bene strumentale? Non avendo attivato registro dei beni ammortizzabili nel corso del 2019 (forfettario), deve attivare un registro dei beni ammortizzabili o essendo in semplificato può fare solo l’annotazione su registro di acquisti con le quote di ammortamento? La fattura del bene non è stata registrata nel 2019 perché non dovuto dal regime forfettario: va registrata nel 2020 se sussistono i criteri di ammortamento?
A. R. – Firenze

Nel caso descritto, il contribuente ha abbandonato il regime forfettario per adottare il regime semplificato; in relazione all’acquisto del bene strumentale nella vigenza del primo regime, egli potrà beneficiare di un importo a credito di rettifica Iva a favore nella misura di 4/5. Al riguardo, si rende applicabile l’articolo 19-bis2, del decreto Iva, Dpr 633/1972. Per quanto riguarda le imposte sui redditi, invece, benché i beni acquistati durante il regime forfettario non abbiano comportato la deduzione di quote di ammortamento, il passaggio al regime semplificato non permette di “riattivare” tale deduzione. Di fatto, il valore del bene rimane “congelato” al costo storico, con effetti ai fini dell’eventuale emersione di plusvalenza o minusvalenza in caso di cessione, a norma dell’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015). Si aggiunga che l’agenzia delle Entrate ha precisato (circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, paragrafo 4.1) che, in linea generale, qualora un componente reddituale – per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime – abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Allo stesso modo, i componenti reddituali – per i quali sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime – che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Al fine di individuare la corretta imputazione temporale di tali componenti reddituali, è quindi necessario fare riferimento alle regole vigenti nel regime di “provenienza”.

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