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Iva non dichiarata, la Corte Ue promuove la sanzione belga del 20% al lordo dell’imposta detraibile

La sentenza riconosce la proporzionalità del provvedimento nel caso di sanzione pari al 20% dell’importo dovuto

di Giorgio Emanuele Degani

In tema di imposte armonizzate – e, in particolare, di Iva – le sanzioni amministrative devono essere proporzionate. Tale principio è rispettato nel caso in cui la violazione dell’obbligo di dichiarare e versare l’Iva all’Erario venga punito con una sanzione pari al 20% dell’imposta dovuta. È quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza resa nella causa C-418/22 del 17 maggio 2023.

Inoltre, i giudici hanno escluso che la sanzione debba essere calcolata assumendo a base della commisurazione della stessa l’imposta dovuta sulle operazioni attive al netto di quella assolta sulle operazioni passive, posto che per quest’ultima sussiste il diritto alla detrazione.

Il caso

Una società belga attiva nel settore della falegnameria e della vetreria ha impugnato innanzi al giudice nazionale delle decisioni dell’Amministrazione finanziaria belga con le quali sono state irrogate delle sanzioni.

In particolare, a fronte dell’omessa dichiarazione dell’Iva, e dei relativi versamenti, da parte del contribuente, il Fisco belga ha irrogato una sanzione pari al 20% dell’importo dell’Iva che sarebbe stata dovuta prima dell’imputazione dell’imposta detraibile. Secondo la società, invece, la sanzione doveva essere parametrata all’importo dell’Iva che doveva essere effettivamente pagata, ossia l’importo successivo all’imputazione dell’Iva detraibile.

La decisione

Il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha rimesso la questione alla Corte di giustizia.

Secondo quest’ultima, il principio di proporzionalità ha assunto una particolare funzione di bilanciamento proprio con riguardo alle sanzioni tributarie, in particolare non penali. La proporzionalità, nel caso di esercizio di poteri pubblici incidenti sulla sfera patrimoniale del contribuente, diviene infatti un criterio guida per evitare eccessivi formalismi da parte dell’Amministrazione finanziaria, individuando un punto di equilibrio tra l’interesse fiscale dello Stato e quello del contribuente.

In attuazione di tale principio è necessario che la sanzione irrogata sia commisurata alla gravità del comportamento e della violazione posti in essere dal contribuente e che non ecceda quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta, l’adempimento degli obblighi formali e di prevenire le evasioni e le frodi.

La valutazione sulla proporzionalità

La valutazione circa la proporzionalità della sanzione deve tener conto della natura e della gravità della violazione che tale sanzione mira a punire, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (si veda Cgue, 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07); ciò in quanto le circostanze concrete come la natura e la gravità dell’illecito permettono di parametrare la sanzione alla violazione commessa, evitando qualsiasi automatismo nel procedimento sanzionatorio.

Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che l’omissione dichiarativa e di versamento dell’Iva per un periodo di tempo prolungato integra un comportamento deliberato, che evidenzia un elevato rischio di perdita di introiti fiscali per lo Stato membro che ha la potestà impositiva.

Pertanto, una sanzione corrispondente al 20% dell’importo dell’Iva che sarebbe stata dovuta prima dell’imputazione dell’Iva detraibile risulta essere proporzionata. A fronte di una omissione deliberata da parte del contribuente, peraltro protrattasi nel tempo, la sanzione tributaria deve ristorare il rischio di perdita di introiti fiscali per l’Erario.