Iva, volata finale per la dichiarazione. Invio tardivo entro luglio
Scade martedì 2 maggio il termine entro cui bisogna presentare in via telematica la dichiarazione annuale per il 2022
Ultimi giorni per i contribuenti che devono presentare il modello Iva 2023, per il 2022. Scade martedì 2 maggio 2023 il termine entro il quale deve essere presentata in via telematica la dichiarazione annuale Iva per il 2022, che va trasmessa anche se non ci sono operazioni imponibili. Per i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione, che “saltano” la scadenza del 2 maggio, si ricorda che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni. Invece, quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’Iva che ne risulta dovuta. Per chi presenta la dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni dopo il 2 maggio 2023, cioè entro il 31 luglio 2023, si applica la sanzione di 250 euro, che si può sanare con il pagamento di una mini-sanzione di 25 euro (un decimo di 250 euro). Il termine per versare l’Iva che risulta dalla dichiarazione annuale è scaduto il 16 marzo 2023. L’importo poteva essere versato in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2023, o a rate di pari importo, con l’aggiunta degli interessi dello 0,33% mensile. I contribuenti, che presentano la dichiarazione annuale Iva 2023, per il 2022, in scadenza il 2 maggio 2023, possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti a saldo 2022 e primo acconto per il 2023, risultanti dal modello Redditi 2023, per il 2022, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023. L’esempio che segue riguarda un contribuente, che chiude la dichiarazione annuale Iva 2023, per il 2022, con un debito di 20mila euro e che non ha eseguito il versamento entro il 16 marzo 2023. Se il contribuente eseguirà il pagamento entro il 30 giugno 2023, il versamento dell’Iva relativa al saldo del 2022 è pari a:
debito Iva 20.000 euro;
maggiorazione totale 1,60% (0,40% dal 17 marzo al 17 aprile, più 0,40% dal 18 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno, più 0,40% dal 17 giugno al 30 giugno);
20 mila euro per 1,60%, 320 euro;
importo dovuto 20.320 euro.
Il debito di 20.320 euro può essere pagato a rate unitamente ai versamenti dei Redditi 2023 o versato in unica soluzione insieme agli altri versamenti dei Redditi 2023. Il contribuente può anche pagare il saldo Iva, maggiorato di un ulteriore 0,40%, dal 1° luglio al 30 luglio, domenica, che slitta a lunedì 31 luglio. Lo 0,40% in più deve essere calcolato sull’importo di 20.320 euro.
Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti che scaturiscono dal modello Redditi 2023, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva dal 16 marzo 2023. Se i debiti del modello Redditi sono superiori ai crediti, lo 0,40% si applica sulla differenza.