L’abitazione può essere utilizzata come sede dello studio professionale
La risposta è positiva. La circostanza che l’immobile sia accatastato quale civile abitazione non impedisce che lo stesso sia utilizzato come sede dello studio professionale. Ciò anche al fine di considerare in detrazione i relativi costi di ristrutturazione. Si verificherà però un'inversione dell’onere della prova. In buona sostanza, sarà il professionista a dover dimostrare l’utilizzo del “cespite” per l’esercizio dell’attività. Tale prova potrà essere anche integrata dal contratto di locazione dal quale risulta che il proprietario lo concede per un uso non abitativo.
Per ciò che riguarda i lavori di ristrutturazione la deducibilità degli oneri sostenuti è ammessa nei limiti previsti dall’articolo 54 del Tuir. I predetti oneri sono deducibili in un’unica soluzione entro il limite massimo del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili esistenti all’inizio dell’esercizio e risultanti dal relativo registro. La parte eccedente è deducibile in cinque quote costanti negli esercizi successivi.
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