L’accertamento successivo prevale sui Pvc
Determinazione dell’importo da corrispondere nella definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (Pvc) dubbia se l’ufficio, in sede di successivo accertamento, rimodula la pretesa rispetto alle contestazioni iniziali.
L’articolo 1 del Dl 119/208 dispone che il contribuente possa definire «il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto» (24 ottobre 2018). Il punto critico è comprendere cosa si intenda per «contenuto integrale».
Il Pvc è un atto istruttorio con cui si riassumono le risultanze dell’attività di verifica (Cassazione 4312/1998), per cui il contenuto di questo documento è destinato ad essere poi vagliato, in diritto e nel merito, dall’organo deputato all’accertamento.
Con il Pvc il verificatore attesta un determinato comportamento o situazione, al fine di rendere possibile l’utilizzazione dell’atto come mezzo istruttorio, ma è principio mai messo in discussione quello che il contenuto del Pvc non rappresenti elementi oggettivi e immutabili, rimanendo la mera espressione di coloro che lo hanno redatto. Si tratta, quindi, di comprendere come l’eventuale modifica indiretta intervenuta sul Pvc debba essere apprezzata al fine di accedere alla definizione agevolata basata sull’articolo 1 del Dl 119/2018.
Nel passaggio da atto istruttorio ad elemento fondante dell’avviso di accertamento, va evidenziato che il Pvc può essere integralmente o parzialmente archiviato dall’agenzia delle Entrate. Non c’è dubbio che l’archiviazione, se disposta, svuota di contenuto il Pvc con tutte le conseguenze che ne derivano: per cui, in questi casi, l’oggetto della definizione agevolata non può che essere il suo contenuto residuo. L’archiviazione parziale del Pvc si traduce nei fatti in un accertamento ridotto rispetto ai rilievi originari.
Questo avviene solitamente per effetto delle argomentazioni difensive contenute nelle memorie, in base all’articolo 12 del legge 212/2000 (Statuto del contribuente). L’ufficio in questi casi attesta che i rilievi del Pvc sono parzialmente infondati, attuando in questo modo il potere/dovere di vaglio critico sulla fondatezza dell’attività istruttoria, in un contesto che definire di autotutela o di archiviazione appare pleonastico, visti gli effetti che ne scaturiscono. Ciò che conta è che viene certificata l’infondatezza parziale del contenuto del Pvc.
La determinazione
La domanda che ci si pone è come, in questi casi, si deve determinare quanto dovuto per la definizione agevolata del Pvc. L’accettazione del contenuto integrale richiesto dalla «pace fiscale» attiene al contenuto iniziale del Pvc o, invece, al netto dei rilievi scartati nel successivo avviso di accertamento?
È da ritenersi condivisibile la seconda soluzione, per ragioni che appaiono intuitive. Ciò che non è recepito motivatamente nell’accertamento, esce automaticamente anche dalle contestazioni del Pvc, vista l’intima correlazione esistente tra i due atti.
Se così è, quindi, gli accertamenti “ridotti” notificati entro il prossimo 31 maggio, in relazione a Pvc definibili in base all’articolo 1 del decreto legge 119/2018, possono aprire ad una definizione agevolata delle imposte correlate ai soli rilievi poi oggetto di accertamento.