L'accordo di ruling si estende fino a 5 anni
La documentazione sul transfer pricing protegge solo dal rischio sanzionatorio mentre l'accordo preventivo in materia di prezzi trasferimento (ruling internazionale) è lo strumento che elimina del tutto il rischio di accertamento in materia.
Il ruling di standard internazionale è una forma particolare di interpello per i contribuenti con «attività internazionale», istituito con l'articolo 8 del Dl 269/2003 e regolamentato dal provvedimento del direttore delle Entrate del 23 luglio 2004. Lo strumento, introdotto in Italia sulla scia di quanto stabilito in sede Ocse nel 1995 in materia di Apa (Advance price arrangement), prevede la preventiva definizione in contraddittorio con le Entrate di alcune tematiche relative alla fiscalità internazionale (regime dei prezzi di trasferimento, interessi, dividendi e royalties), concludendosi con un accordo vincolante per l'amministrazione fiscale che non può procedere a rettificare gli elementi reddituali coperti dall'accordo.
Le modifiche
A seguito del Dl 145/2013 («Destinazione Italia»), la normativa in materia di ruling internazionale è stata modificata, principalmente per quanto concerne la durata dell'accordo e la tipologia di transazioni.
Il Dl 145/2013 ha in particolare previsto che la durata dell'accordo venga allungata da 3 a 5 anni e ha esteso il possibile oggetto dell'istanza alla possibilità per il contribuente di definire preventivamente con l'amministrazione finanziaria l'esistenza o meno di una stabile organizzazione nel territorio italiano. Quest'ultima novità riveste particolare importanza in quanto consente a un potenziale investitore straniero di ottenere certezza su un elemento cruciale nella pianificazione degli investimenti, spesso oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria.
Sebbene il provvedimento preveda che la procedura debba concludersi entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, data la notevole mole di lavoro richiesta per giungere a un accordo, secondo i dati divulgati con il secondo bollettino del ruling di standard internazionale (pubblicato nel marzo 2013) per giungere a un accordo occorrono in media 16 mesi.
Lo stesso bollettino ha reso noto che a partire dagli ultimi mesi del 2010 sono divenuti operativi anche gli Apa bilaterali o multilaterali, ovvero quegli accordi sottoscritti sia con l'amministrazione italiana che con una o più amministrazioni fiscali di paesi esteri. Tale naturale evoluzione dello strumento del ruling internazionale permette al gruppo multinazionale di ottenere certezza in materia di transfer pricing, eliminando definitivamente la possibilità di subire una doppia imposizione a seguito della rettifica dei prezzi intercompany.
In un contesto fortemente aleatorio come quello in cui si muove la disciplina sui prezzi di trasferimento, l'Apa, tanto più nella sua "versione" multilaterale, assume quindi il ruolo di strumento principe per quanto riguarda la gestione aziendale del rischio fiscale nelle imprese multinazionali.
A conferma di ciò sta il crescente successo dello strumento, provato dal costante incremento del numero delle istanze presentate (la metà delle 135 istanze presentate a tutto il 2012 sono riferibili solo agli ultimi due anni) e degli accordi conclusi (30 accordi siglati negli ultimi due anni sui 56 totali).