Controlli e liti

L’adesione del sostituto d’imposta si riflette sui venditori porta a porta

Con l’atto definitivo inibita all’Agenzia la possibilità di muovere ulteriori rilievi. Gli effetti si estendono ai condebitori in virtù dell’obbligazione solidale

immagine non disponibile

di Marco Nessi

Gli effetti dell’atto di accertamento adesione del sostituto d’imposta si estendono ai soggetti sostituiti, per effetto del nesso che lega le due obbligazioni, quella del sostituto e quella del sostituito. Lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte nella sentenza n. 951/1/2022 (presidente e relatore Giusta).

Nel caso in esame, tramite avviso di accertamento, le Entrate contestavano a un incaricato alla vendita (venditore “porta a porta”) la presunta diversa natura tra:

1) le provvigioni direttamente correlate all’attività di vendita: da assoggettare al regime d’imposta previsto dall’articolo 25-bis, comma 6, del Dpr 600/73 (ovvero l’applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito);

2) le altre provvigioni riconosciute sulla base delle proposte di vendita concluse positivamente dagli incaricati alle vendite (coordinati dallo stesso contribuente accertato nell’ambito di una struttura incentivante piramidale - “multilevel marketing”): da classificare tra i “redditi da lavoro autonomo”, con conseguente tassazione ordinaria Irpef.

Nell’accogliere la tesi difensiva del contribuente, in sede d’appello il collegio giudicante ha ribaltato la decisione di primo grado, evidenziando che, con riferimento al medesimo periodo d’imposta accertato, la natura giuridica ed il metodo impositivo applicabile alla totalità delle provvigioni percepite dagli incaricati alla vendita erano già stati definiti nei confronti del relativo sostituto d’imposta, con il riconoscimento della legittima applicazione del criterio di tassazione previsto dall’articolo 25-bis, comma 6, del Dpr 600/73.

Il Collegio ha quindi ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Dlgs 218/1997, l’atto di accertamento definitivo impedisce all’agenzia delle Entrate la possibilità di muovere ulteriori rilievi sulla medesima questione in relazione al periodo d’imposta già definito in adesione. Inoltre, gli effetti dell’atto di adesione concluso nei confronti del sostituto d’imposta si estendono anche ai soggetti sostituiti in quanto il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il Fisco. Pertanto, i condebitori sono ritenuti obbligati in solido, in ragione dell’unicità della prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (si vedano anche Cassazione 18455/2017; 13282-83/2017; 19034/2014; 16819/2014).

Da ciò deriva l’impossibilità dell’Amministrazione di contestare la posizione fiscale già definita in adesione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©