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L’affitto d’azienda blocca il «tax credit» alberghi

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di Marco Zandonà

La domanda

Una società X è proprietaria di un immobile adibito ad albergo, nel quale ha esercitato un'attività alberghiera. La società ha concesso in affitto d'azienda la gestione della struttura alla società Y, rimanendo titolare delle licenze autorizzative l'esercizio dell'attività alberghiera. Attualmente, a seguito dell'affitto d'azienda, la società X si occupa, di fatto, di altre attività non riconducibili in alcun modo a quella alberghiera.
In base all'articolo 10, comma 1, del Dl 31 maggio 2014, n. 83, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva, alle imprese alberghiere è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, incremento dell'efficienza energetica, eliminazione delle barriere architettoniche. Può la società X essere qualificata come impresa alberghiera, ex articolo 10 del Dl 83/2014, per beneficiare della detrazione d'imposta?L.R. - PISA

L'articolo 1, commi 4–7, della legge 232/2016, legge di Bilancio per il 2017, prevede la proroga fino al 2018 e il potenziamento, dal 30% al 65%, del cosiddetto “bonus alberghi” (introdotto dal 2014 dall'articolo 10 del Dl 83/2014, convertito nella legge 106/2014), ossia del credito d'imposta riconosciuto alle imprese alberghiere che, nelle loro strutture, effettuano interventi di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia), a condizione che tali interventi abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica ed antisismica. Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo. È altresì prevista l'inclusione tra i beneficiari anche delle strutture che svolgono attività agrituristica. Per ciascuna impresa alberghiera, il limite massimo di credito d'imposta ottenibile è pari a 200mila euro (l'agevolazione, infatti, compete nel rispetto del regolamento Ue 1407/2013 in materia di aiuti di Stato “de minimis”).
Dovrà comunque essere emanato uno specifico decreto ministeriale che aggiornerà le modalità applicative del beneficio stabilite dal Dm 7 maggio 2015 (che ha fissato i criteri applicativi per il credito d'imposta per le spese sostenute sino al 2016). L'articolo 3 del Dm 7 maggio 2015 prevede espressamente che il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale, compreso il sismabonus, cioè la detrazione fino all'85%, nel limite di 96mila euro, per spese di prevenzione simica (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it); e che il credito d'imposta compete a condizione che il beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. In assenza di pronunce specifiche da parte dell'agenzia delle Entrate, si ritiene che, nell'ipotesi di affitto dell'azienda alberghiera prima dei due anni dalla realizzazione dell'investimento, si verifichi il presupposto della decadenza dal credito per cessione a terzi, anche se solo in locazione, del bene oggetto di investimento. Il soggetto investitore, infatti, continua a svolgere altre attività commerciali che esulano del tutto da quella alberghiera. Sul punto, come detto, non esistono chiari pronunciamenti dell'agenzia delle Entrate, più che opportuni per risolvere tale questione. In ogni caso, con una specifica Faq del 24 settembre 2015, il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha precisato espressamente che il credito d'imposta non spetta al locatore, nel caso di impresa concessa in affitto di azienda.

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