L’agente ora forfettario recupera la ritenuta della fattura del 2018 pagata nel 2019
L’importo va trascritto neo righi RS40 e LM41 dei rispettivi quadri del modello Redditi 2020
L'articolo 22 del Tuir, Dpr 917/1986, reca una disciplina particolarmente “fluida” nell'ambito del recupero in sede dichiarativa delle ritenute Irpef a titolo di acconto subite alla fonte dal contribuente, ammettendo diversificate soluzioni qualora le stesse non possano essere scomputate nel periodo d’imposta di competenza in cui figura dichiarato il relativo reddito. Una (sormontabile) complicazione sussiste, invece, nell’impostazione della modulistica, utile a recepire le articolate evenienze previste dalla citata norma.
Per quanto attiene al contribuente transitato al regime forfettario dal 1° gennaio 2019 che deve evidenziare il recupero della ritenuta certificata nel 2020, ma relativa ad una prestazione il cui corrispettivo ha concorso a formare il reddito prodotto nell’ambito del precedente regime semplificato (anno 2018,quadro RG del modello Redditi persone fisiche 2019), si ritiene sufficiente trascriverne l’importo ai righi RS40 e LM41 dei rispettivi quadri del modello Redditi 2020, per l’anno 2019.
La soluzione così prospettata mutua, adattandole, le indicazioni fornite dalla circolare 10/E/2016, paragrafo 4.2.1 (e recepite dalle istruzioni alla modulistica dichiarativa), per un caso similare negli aspetti operativi a quello qui esaminato.
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