Controlli e liti

L’agente della riscossione si deve costituire in giudizio solo tramite legali interni

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di Massimo Romeo

La norma processuale tributaria contempla il potere-dovere dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di stare in giudizio direttamente, ovvero tramite i propri organi e non per mezzo di procuratori generali e/o speciali; in tale ultima ipotesi l’atto di costituzione e la documentazione allegata è inammissibile.
Questo è il principio che emerge dalla sentenza n. 110/2018 depositata il 24 maggio dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco.

La vicenda
La controversia finita all’attenzione dei giudici tributari lombardi riguardava l’impugnazione da parte di una contribuente di un avviso di intimazione , per vari tributi iscritti a ruolo, di cui era venuta a conoscenza dopo aver ricevuto un atto di pignoramento dei crediti presso terzi.
La ricorrente eccepiva l’omessa notifica delle cartelle di pagamento , presupposto dell’intimazione, l’intervenuta prescrizione delle imposte , l’omessa indicazione nell’avviso del paradigma di calcolo degli interessi ( base di calcolo-tasso-periodicità).
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ( di seguito AdeR) , per il tramite del suo procuratore, documentava la regolare notifica delle cartelle di pagamento chiedendo , pertanto, l’inammissibilità del ricorso, nonché che il termine di prescrizione era da considerarsi decennale e non quinquennale e che comunque vi erano stati atti interruttivi della stessa.

La sentenza
I giudici decidono di accogliere il ricorso con una motivazione che assorbe tutte le eccezioni , di rito e di merito.
In particolare viene rilevata l’inammissibilità della costituzione di AdeR e della relativa documentazione allegata sulla base dell’art. 11 , commi I e II, del D.lgs. 546/1992 in cui viene stabilito che “ il potere-dovere dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è di stare in giudizio direttamente, ovvero tramite i propri organi e non per mezzo di procuratori generali e/o speciali, come avvenuto nel caso di specie.
Sulla questione interessi, poi, il Collegio giudicante si conforma a sentenza della Suprema Corte di Cassazione ( n. 4516 del 21/03/2012) la quale ha affermato che la censura di illegittimità per omessa indicazione del paradigma di calcolo degli interessi riguarda le cartelle di pagamento e non è estensibile agli avvisi di intimazione, in assenza di specifica disposizione, in quanto gli stessi si riferiscono ad atti già conosciuti e magari resi definitivi per mancata impugnazione e/o per intervenuta sentenza.

Approfondimento
Il tema della capacità di stare in giudizio ( cd legitimatio ad processum) di AdeR , qualora si avvalga dell’opera di un legale esterno alla struttura dell’Ente, non è nuovo ed è finito sotto la lente dei giudici già dall’ultima novella che ha riformato il processo tributario (d.lgs. 156/2015) e da ultimo con l’art. 1 del dl 193/2016, convertito con modifiche con l. 225/2016, che ha previsto il subentro alla cessata società per azioni del Gruppo Equitalia , a titolo universale ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali ( cd legitimatio ad causam), di AdeR , ente pubblico strumentale all’Agenzia delle Entrate, sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza del Ministero delle Finanze.
Il focus della questione controversa ruota intorno all’interpretazione ed applicazione, intra processum, delle seguenti previsioni di legge :
•Il combinato disposto dai commi I e II dell’art. 11 del rito tributario ( rubricato” capacità di stare in giudizio”) prevede che l’Agenzia delle Entrate , dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli…nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata; le parti diverse da queste possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale .
•L’ art. 1 della legge 225/2016 ( rubricato disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato) al comma VIII stabilisce che il nuovo ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato…può altresì avvalersi….di avvocati del libero foro ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa…Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
L’interpretazione delle sopra richiamate disposizioni di legge ha portato i giudici della sentenza in commento a dichiarare l’inammissibilità della costituzione di AdeR , essendosi avvalsa in giudizio dell’opera di avvocati del libero foro, in senso conforme ad altre pronunce di merito ( sent. n.11055/2017 Ctp Napoli - sentenza n. 820/2017 Ctp Modena – Ctp Varese 310/2017 – Ctp Campobasso n. 32/2018 – Ctr Genova n. 1745/2017 – Ctr Piemonte 728/2017).
L’interpretazione in tal senso, al di là del dato letterale normativo, per quanto emerge dalla giurisprudenza pronunciatasi sul punto, è da individuare nella ratio legis ovvero nella misura in cui il legislatore ha inteso equiparare, in coerenza con la norma processuale preesistente, la legitimatio ad processum del nuovo ente a quella dell’Agenzia delle Entrate, in quanto ente strumentale ad essa, nonché allo scopo di contenere i costi pubblici in tema di difesa tecnica nel processo tributario.
La questione è certamente di grande rilevanza e rimane in attesa di una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

Ctp di Lecco, sentenza 110 del 24 maggio 2018

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