L’Agenzia conferma: non è abuso la scissione per cambio generazionale
Con l’interpello 555/2021 le Entrate chiariscono che non scatta l’abuso del diritto con questa divisione
La ripartizione delle quote societarie realizzata per mezzo della divisione del compendio ereditario seguita dalla scissione societaria parziale asimmetrica non determina abuso del diritto. Risulta questo, sostanzialmente, il contenuto della risposta 555/2021 dell’agenzia delle Entrate a specifico interpello antiabuso.
La società agricola unipersonale Alfa Srl risultava interamente detenuta dalla signora Y. Per effetto del decesso della signora, la quota totalitaria di partecipazione nella società Alfa è stata trasferita come unica quota indivisa ai tre figli A, B e C. Quest’ultimi hanno raggiunto un accordo in base al quale le quote della società verrebbero suddivise tra A e B (C è interessato a essere coinvolto nella società: la successione comprendeva altri beni, oltre alla partecipazione in Alfa Srl). Alfa verrà poi fatta oggetto di scissione parziale asimmetrica non proporzionale in favore di una Srl unipersonale di nuova costituzione, Beta Srl, a cui verrebbe attribuito il compendio immobiliare. A conclusione della scissione, i soci B ed A avranno ognuno una partecipazione totalitaria rispettivamente nella società scissa unipersonale e nella società beneficiaria unipersonale Beta Srl.
L’Agenzia ritiene (correttamente) che le operazioni prospettate non comportino alcun vantaggio fiscale indebito: viene precisato che la ripartizione delle quote societarie realizzata per effetto della divisione del compendio ereditario e della successiva scissione societaria appaiono operazioni «fisiologiche» per consentire ai soci A e B la prosecuzione autonoma delle attività d’impresa a loro più congeniali (e per permettere al socio C lo scioglimento dal vincolo della comunione).
L’Agenzia – come oramai prassi – “ammonisce” però che la complessiva operazione di riorganizzazione aziendale non deve essere volta alla mera assegnazione dei beni degli enti societari interessati ai rispettivi soci mediante la creazione di società «contenitore» non connotate da alcuna operatività, ma deve caratterizzarsi come operazione finalizzata all’esercizio separato delle attività, senza sottrazione degli asset al regime dei beni d’impresa.
Posto quanto sopra – che richiederebbe comunque ampie considerazioni – resta soltanto la preoccupazione, in termini generali - posto che nel caso di specie non sussistono proprio problematiche – sul fatto che l’Agenzia ultimamente faccia sempre riferimento alle operazioni più «fisiologiche» per escludere o ritenere sussistente l’abuso del diritto.
Non esiste sempre una sola strada “fisiologica” per raggiungere un determina effetto, sia esso quello giuridico che quello economico (conseguente). Posto che ci sono più strade, come la legge oggi acconsente, non può l’Agenzia mettere in discussione quella – legittimamente – intrapresa.
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di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware