L’agricoltura «dribbla» l’Imu
A pochi giorni dalla scadenza del 18 dicembre per il versamento del saldo dell'Imu e della Tasi 2017, per i terreni agricoli la fanno da padrone le importanti esenzioni stabilite dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 208/2015. Oltre ai terreni montani (l'elenco dei comuni è nella circolare ministeriale 9/1993), scatta l'esonero assoluto per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. L'esonero trascina anche le aree edificabili se possedute dai medesimi soggetti e destinate alla coltivazione.
Si presentano invece problemi interpretativi in ordine al perimetro di applicazione della esenzione per i terreni posseduti dalle società. Apparentemente la norma è chiara, nel senso che anche le società in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), possono usufruire della esenzione Imu. La qualifica la possono ottenere se un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali sia un coltivatore diretto o uno Iap; infatti la norma sull’esenzione richiama il Dlgs 99/2004 che contempla anche le società ed il requisito previdenziale è coperto dal socio/amministratore. Favorevole alla agevolazione il ministero dell’Economia con circolare 3/DF/2012. Invece alcuni comuni contestano l'esenzione in quanto ritengono che essa sia di carattere personale alla luce dell'obbligo della iscrizione nella previdenza agricola che per sua natura non può riguardare una società.
Va osservato che le sentenze della Corte di cassazione finora emesse, che escludono l'esenzione per le società, riguardano l'Ici nella cui fattispecie il responso della Suprema corte (per tutte l'ordinanza n. 22484 del 27 settembre 2017) è ineccepibile in quanto allora la norma faceva riferimento alle sole persone fisiche (articolo 58 Dlgs 446/1979). Nonostante il dato letterale della norma relativo all'Imu sia diverso da quello dell'Ici, alcune commissioni tributarie negano l'esenzione per l'imposta municipale (Ctp Modena n.754 del 27 ottobre 2017) mentre in altri casi l'esenzione Imu per le società è stata confermata (Ctp Reggio Emila n. 289/2017 e Ctr Emilia Romagna n. 1835/2017). Tenuto conto che a nostro parere l'intento del legislatore è quello di non discriminare tra persone fisiche e società - come è dimostrato in altra normativa, ad esempio per le agevolazioni in materia di imposta di registro - è necessaria una norma interpretativa. Per il momento comunque le società agricole fanno bene ad applicare l’esenzione come sostenuto dal ministero delle Finanze, circostanza che dovrebbe quanto meno escludere l'applicazione di sanzioni.