L’ammortamento inizia quando il bene entra il funzione
Ai fini fiscali l’articolo 102, comma 1, del Tuir stabilisce, in merito alla decorrenza dell’ammortamento, che «le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene».
Ne deriva che, ai fini delle imposte sui redditi, le quote di ammortamento possono essere dedotte a partire dall’esercizio in cui il bene strumentale è stato effettivamente immesso nel ciclo produttivo. Diversamente, ai fini contabili, tanto il principio OIC 16 che il principio IAS 16 individuano l’inizio del periodo di ammortamento con l’esercizio in cui il bene è idoneo ad essere utilizzato (ovvero disponibile all’uso).
La circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 29 dicembre 2008 ha indicato quali elementi “sintomatici” dell’utilizzo di un bene, a titolo esemplificativo:
• il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
• l’impiego di mano d’opera;
• l’inserimento del bene nella catena di produzione;
• le risultanze della contabilità industriale.
La circostanza che, per un’impresa, un bene sia disponibile all’uso ma non sia messo in funzione determina, quindi, un disallineamento temporale tra l’esercizio di imputazione della quota di ammortamento e il periodo d’imposta di deducibilità della stessa, con conseguente indeducibilità, nel periodo di competenza civilistica, della quota imputata a conto economico.
L’articolo 102, comma 2, inoltre, stabilisce che, per il primo esercizio, i coefficienti sono ridotti alla metà.
Pertanto, con riferimento specifico al quesito del lettore, il bene materiale ultimato nel 2017 ed entrato in funzione in tale anno puo’ essere ammortizzato a partire dallo stesso anno.
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