Controlli e liti

L’Anagrafe tributaria diventa accessibile per esigenze di difesa

La sentenza 19/2020 in Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: basta un'istanza che motivi la necessità dei documenti e attendere 30 giorni

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di Guglielmo Saporito

Più agevole l’accesso dei cittadini agli atti dell’Anagrafe tributaria, secondo il Consiglio di Stato. Con sentenza in Adunanza plenaria 19/2020, i giudici hanno chiarito che i dati acquisiti dagli uffici finanziari, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari inseriti nell’anagrafe tributaria, sono accessibili per esigenze di difesa (articoli 22 e successivi della legge n. 241/1990). L’innovazione gioverà subito al contenzioso in materia di famiglia, ma riguarda anche i rapporti commerciali. L’accesso ai dati può essere esercitato anche prima di una lite, e quindi elimina l’attesa un provvedimento del giudice civile che disponga un’istruttoria su documenti amministrativi o chieda informazioni all’amministrazione (articoli 210, 211 e 213 del Codice di procedura civile). Basterà un’istanza che motivi la necessità dei documenti, per poter ragionevolmente attendere i 30 giorni di norma necessari per l’accesso (articolo 2 della legge 241/90). Non vi è alternatività né gerarchia tra le procedure amministrative e civili, poiché l’istanza di accesso può essere avanzata anche dopo che il giudice si sia espresso sfavorevolmente su un’istanza istruttoria. In materia di famiglia, ciò abbrevierà i tempi di giudizio e libererà risorse, quali quelle della Guardia di finanza, fino ad oggi coinvolta negli accertamenti.

L’accesso si estende ai dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari diventa accessibile. Uguale accesso (articolo 492 bis del Codice di procedura civile) potrà essere utilizzato per le ricerche di beni del debitore, che il creditore intende pignorare: in precedenza era necessario un provvedimento del presidente del tribunale, ottenibile solo dopo aver conseguito un provvedimento esecutivo. Se si utilizza la procedura di accesso amministrativo, quindi, non è più necessaria una lite né un provvedimento del giudice civile perché basta dimostrare un serio interesse «per curare o difendere» proprie posizioni (articolo 245 della legge 241/1990).

È sufficiente che, prima della richiesta di accesso sugli atti dell’anagrafe tributaria, vi sia stato uno scambio di corrispondenza o una diffida giudiziale ad adempiere o a pagare. In tal modo, la richiesta di accesso all’anagrafe tributaria corrisponde ai requisiti voluti dalla legge 241 e quindi obbliga l’Amministrazione a fornire i dati richiesti. Dopo un primo periodo di assestamento, dovrebbero quindi diminuire le liti che iniziano “al buio”, cioè senza prove o possibilità di successo.

Altro problema esaminato dai giudici amministrativi è quello della possibilità di ottenere copia di atti, in aggiunta alla mera visione dei documenti. Rimane tuttavia un dovere di riservatezza ed un limite alla divulgazione in quanto il dato acquisito non è liberamente trattabile dal soggetto richiedente. In altri termini, il documento può essere utilizzato solo per i fini difensivi per i quali è stato chiesto, a pena di sanzioni amministrative ed anche penali. Per giungere a queste conclusioni, l’Adunanza plenaria sottolinea il moltiplicarsi delle banche dati, che fa prevalere l’accesso agli atti rispetto agli strumenti processuali (dichiarazioni, testimonianze): l’accesso amministrativo snellisce anche il processo, poiché la parte può procurarsi da se una serie di prove idonea a dimostrare fatti da fornire poi al giudice.

Di fatto, si diluisce la segretezza degli atti tributari, con un orientamento condiviso dal legislatore, che con il recente articolo 17-bis del Dl 76/2020, amplia l’accesso all’Anagrafe tributaria. Oggi, si permette a Comuni e Regioni di accedere ai dati sensibili di natura bancaria dei contribuenti, consultando l’archivio dei rapporti finanziari. E sulla stessa linea si colloca anche l’articolo 3 del Dl 76 che ammette l’applicazione dei controlli antimafia anche ai rapporti tra privati: i dati in possesso delle Prefetture diventano accessibili anche ai privati, poiché la conoscenza dei dati è essa stessa strumento di trasparenza.


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