L’estinzione del debito con compensazione è solo una facoltà, non un obbligo
Le criticità nella compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo
Estinguere i debiti mediante compensazione è una mera facoltà, e non un onere, potendo il contribuente provvedervi anche tramite pagamento diretto (ad esempio, in modalità rateizzata, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 633/1972).
Ciò in applicazione dell'articolo 28-ter del Dpr 602/1973, nonché in virtù di quanto stabilito, in via generale, in tema di compensazione dall'articolo 8 dello Statuto dei Diritti del contribuente.
Difatti, la compensazione (volontaria, come quella di specie), rappresenta, dal punto di vista civilistico, una modalità di estinzione dell’obbligazione alternativa rispetto all’adempimento.
Ancora, allorquando l’agenzia delle Entrate, in presenza dei descritti presupposti, non attivi la procedura prevista dall’articolo 28-ter, il contribuente potrà adire il giudice tributario - cui spetta, ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992, la giurisdizione in materia - al fine di far valere l’illegittimità del procedimento seguito dall’Erario.
Naturalmente, affinché il contribuente possa acquisire il diritto a instaurare il giudizio, occorre che sia notificato al contribuente uno degli atti autonomanente impugnabili di cui all’articolo 19, comma 1, del Dlgs 546/1992, contenente l’indicazione della pretesa vantata dall’amministrazione finanziaria.
La pronuncia 24638/2017 della Cassazione ha poi affrontato il problema dell’impugnabilità della proposta di compensazione notificata al contribuente dall’agente della riscossione, risolvendola in senso positivo.
In specie, i giudici di legittimità, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’elencazione degli atti autonomamente impugnabili, hanno affermato il principio di diritto secondo cui sussiste l’interesse ad agire di cui all’articolo 100 del Codice di procedura civile, da parte del contribuente, nell’impugnazione, da effettuarsi entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica, della proposta di compensazione.
Ciò dal momento che, con tale atto, considerato di natura impositiva, l’amministrazione finanziaria non fa altro che manifestare la pretesa tributaria vantata nei confronti del contribuente, a maggior ragione se si considera la circostanza per la quale, nel caso di mancata accettazione, riprende la fase esecutiva.
L’ammissibilità della suddetta impugnazione potrebbe, probabilmente, apparire maggiormente comprensibile nel caso in cui non sia avvenuta la notificazione dell’atto presupposto, ad esempio la cartella esattoriale.